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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33689/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo integrata la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., relativa alla violazione delle norme sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte privata. La nullità, soggetta al regime dell'art. 180 c.p.p., era stata tempestivamente eccepita. La sentenza impugnata è stata annullata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino che, confermando la decisione del Giudice di pace, aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione. Con un unico motivo, deducendo l'inosservanza degli artt. 178 e 179 c.p.p., ha lamentato l'omessa notifica al proprio difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte ha verificato direttamente gli atti processuali e ha accertato che il messaggio di posta elettronica del 4 agosto 2025, avente come oggetto la notifica del decreto di citazione, recava in allegato un atto diverso, relativo alla fissazione di un reclamo contro un'ordinanza di archiviazione. Non risultava quindi provata l'effettiva conoscenza del decreto di citazione in appello da parte del difensore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata

    L'omessa notifica del decreto di citazione al difensore della parte civile integra una nullità relativa alla partecipazione e alla rappresentanza della parte privata.

  • art. 180 c.p.p.

    La nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. è soggetta al regime di deducibilità previsto dall'art. 180 c.p.p.; nel caso concreto, l'eccezione è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 178 c.p.p.

    La mancata prova dell'effettiva conoscenza del decreto di citazione in appello da parte del difensore della parte civile comporta la nullità del giudizio celebrato senza tale garanzia partecipativa.

Massime di principio

  • La comunicazione del decreto di citazione in appello non è validamente dimostrata quando il messaggio di posta elettronica reca in allegato un atto diverso da quello indicato nell'oggetto e non vi è altra prova dell'effettiva conoscenza del decreto da parte del difensore della parte civile.
  • L'omessa notifica al difensore della parte civile del decreto di citazione per il giudizio di appello integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché incide sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte privata.
  • La nullità derivante dalla violazione delle garanzie partecipative della parte civile è soggetta al regime dell'art. 180 c.p.p. e deve essere riconosciuta quando sia stata tempestivamente eccepita.
  • L'accertamento di una nullità processuale relativa alla partecipazione della parte civile comporta l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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