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Ordinanza

Ordinanza n. 382/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonché relativo preavviso di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Cosenza con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, oltre al preavviso di revoca adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali, sostenendo che la documentazione integrativa richiesta era stata prodotta, sebbene tardivamente, prima dell’adozione del provvedimento finale di diniego o revoca.

La decisione

Il TAR ha ritenuto meritevole di favorevole valutazione, allo stato del giudizio cautelare, la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali, rilevando che l’integrazione documentale era comunque intervenuta prima dell’adozione del provvedimento avversato. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora prospettato dal ricorrente. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito all’8 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata quale base del preavviso di revoca e nel contesto della censura relativa alle garanzie procedimentali e alla valutazione della documentazione integrativa prodotta dal privato.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti un fumus, derivante dalla possibile violazione delle garanzie procedimentali, e il periculum in mora.

Massime di principio

  • La produzione tardiva di documentazione da parte del privato non può essere ignorata dall’amministrazione quando sia intervenuta prima dell’adozione del provvedimento finale: l’amministrazione deve valutarla nell’ambito delle garanzie procedimentali, salva la verifica della sua effettiva rilevanza.
  • La violazione delle garanzie procedimentali può integrare un fumus boni iuris idoneo a fondare la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo, quando la documentazione rilevante sia stata acquisita dall’amministrazione prima della decisione finale.
  • La tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. può essere concessa quando, oltre a una plausibile fondatezza della censura, sia ravvisabile un concreto periculum in mora derivante dall’immediata efficacia dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoria

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