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Sentenza

Sentenza n. 2912/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 396/2024 depositata in data 25/01/2024

Giustizia amministrativa202504651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 396/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente, o altro equipollente, per cinque anni scolastici, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno. La sentenza era passata in giudicato ed era stata ritualmente notificata. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva fornito in giudizio indicazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore dei difensori. La ricorrente aveva inoltre chiesto interessi, rivalutazione monetaria e penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente. La domanda di interessi è stata respinta perché l'importo della carta docente è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. È stata respinta anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il TAR ha inoltre escluso la penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in ragione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è dovuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione anche parziale consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando le attività necessarie, il termine per provvedere e la decorrenza dello stesso dalla comunicazione dell'inadempimento.
  • Le somme riconosciute a titolo di carta docente, quando la disciplina ne prevede l'erogazione al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, non sono incrementabili mediante interessi.
  • La rivalutazione monetaria non spetta per un debito di valuta, salvo che ricorrano diversi presupposti non esaminati nella pronuncia.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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