Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 475/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la correzione del dispositivo della sentenza n. 656 del 7 agosto 2025, pronunciato da questa Sezione sul ricorso 868 del 2023;

Giustizia amministrativa202300868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Dispositivo della sentenza del CGARS n. 656/2025, nella parte in cui aveva omesso la distrazione delle spese processuali in favore del difensore del Comune dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Riesi ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 656 del 7 agosto 2025, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da due persone fisiche e aveva condannato il difensore della parte appellante, in proprio, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre spese generali e accessori. Nella memoria depositata nel giudizio d'appello il Comune aveva espressamente richiesto il rimborso delle spese con distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario. Tale statuizione era stata omessa per errore materiale nel dispositivo. L'istanza è stata ritualmente notificata alle parti e non ha ricevuto opposizioni.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omissione della distrazione delle spese costituisse errore materiale o comunque omissione rimediabile mediante il procedimento previsto dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Ha quindi ordinato di aggiungere al dispositivo della sentenza n. 656/2025, dopo la statuizione sulle spese, la precisazione che queste sono distratte in favore del difensore del Comune, che ne aveva fatto espressa richiesta. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Consente di rimediare, mediante il procedimento di correzione, all'errore materiale o all'omissione riscontrata nel dispositivo della sentenza, con le conseguenti annotazioni da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • L'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario e abbia formulato espressa richiesta può essere corretta mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 86, comma 3, c.p.a., quando la richiesta risulti dagli atti del giudizio e non comporti una nuova valutazione decisoria.
  • La rituale notificazione dell'istanza di correzione alle parti consente di procedere alla rettifica del dispositivo in assenza di opposizioni, limitatamente all'eliminazione dell'errore materiale o dell'omissione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.