Cassazione Civile, Ordinanza n. 20606/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di alcuni infermieri dipendenti di un'azienda sanitaria di ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa, in forma sostitutiva tramite ticket mensa, per i turni prestati nella fascia notturna o comunque dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta, ritenendo dovuto il beneficio e condannando l'azienda al pagamento delle somme indicate oltre interessi legali. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva di comparto e del d.lgs. n. 66 del 2003, sostenendo che il diritto alla mensa non coincidesse con il diritto alla pausa e che le modalità di fruizione del buono pasto fossero rimesse alla contrattazione/accordi sindacali, con un accordo del 16 dicembre 2008 avente efficacia solo per il futuro; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ossia il verbale del 16 dicembre 2008, affermando che esso avrebbe escluso la retroattività del diritto al ticket mensa e quindi il credito per gli anni anteriori all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità già consolidata interpreta l'art. 29 del CCNL integrativo comparto sanità 2001 nel senso che il diritto alla mensa/buono pasto è collegato al diritto alla pausa previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, quando l'orario giornaliero superi le sei ore, e non richiede che la prestazione sia resa in specifiche fasce orarie normalmente destinate al pasto; ha inoltre precisato che l'azienda non poteva restringere arbitrariamente la platea degli aventi diritto rispetto alla clausola contrattuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a contestare l'interpretazione degli accordi collettivi e del ragionamento decisorio, mentre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un preciso fatto storico decisivo e discusso tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, CCNL comparto sanità 7 aprile 1999 come modificato e integrato dal CCNL 20 settembre 2001
"Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"
Il diritto alla mensa/buono pasto è collegato alla particolare articolazione dell'orario intesa come necessità di una pausa lavorativa, non a una fascia oraria notturna o meridiana specificamente prevista.
art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l'orario giornaliero eccede le sei ore; la pausa è finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione del pasto.
art. 360 c.p.c., n. 3
È richiamato come parametro del primo motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 5
Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non potendo essere usato per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali o la sufficienza della motivazione.
art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991
Richiamato per gli interessi legali riconosciuti sulle somme dovute ai lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento dell'atto di dare conto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto o la mensa costituiscono un'agevolazione di natura assistenziale e non retributiva, finalizzata a conciliare esigenze di servizio e benessere del dipendente durante una pausa non lavorata.
- La "particolare articolazione dell'orario" che fonda il diritto al buono pasto va letta in correlazione con il diritto alla pausa previsto dalla disciplina generale sull'orario di lavoro; quando il turno supera la soglia legale/contrattuale che impone la pausa, il beneficio può spettare anche se la prestazione è resa in orario notturno.
- Il diritto alla mensa non può essere limitato, in assenza di un'espressa previsione contrattuale, alle sole prestazioni rese nelle fasce orarie tradizionalmente destinate al consumo del pasto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la doglianza, in sostanza, mira a contestare l'interpretazione del contratto collettivo o il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze interpretative degli accordi sindacali, se non nei limiti della violazione di legge effettivamente dedotta.
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