Cassazione Civile, Ordinanza n. 28860/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone per IVA e IRAP relativi ad alcuni anni d'imposta, fondati su processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e sul recupero di maggiori ricavi ritenuti non contabilizzati. In via conseguenziale, gli uffici avevano emesso anche avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei soci, imputando loro pro quota i maggiori redditi di partecipazione. Successivamente alcuni contribuenti avevano impugnato anche atti della riscossione e la CTP aveva respinto varie domande. In appello, però, la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo applicabile la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 all'intera lite riunita. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 6 del D.L. 119/2018, dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la cessazione della materia del contendere sarebbe stata dichiarata erroneamente per tutti i giudizi riuniti, mentre la definizione agevolata riguardava solo gli avvisi emessi verso la società e non quelli autonomamente emessi verso i soci. Deduce inoltre che la CTR, così decidendo, non ha esaminato le eccezioni proposte dalla direzione provinciale competente e dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della società, perché estinta. Nei confronti dei soci, invece, accoglie il ricorso: afferma che l'avviso emesso verso la società e quello emesso verso i soci conservano autonoma rilevanza, sicché la definizione agevolata della lite relativa alla società non si estende automaticamente agli avvisi IRPEF dei soci. Per questo la sentenza della CTR è cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia relativa ai soci e le ulteriori eccezioni non esaminate.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 119/2018
La definizione agevolata della lite opera soltanto rispetto agli atti e ai rapporti tributari cui si riferisce la domanda di definizione; non si estende automaticamente ad avvisi autonomi emessi nei confronti di soggetti diversi per imposte differenti.
art. 46 D.Lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nei limiti in cui la lite sia effettivamente definita; non può essere estesa oltre il perimetro della definizione intervenuta.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente dedotte; la declaratoria generalizzata di cessazione della materia del contendere non può elidere l'esame delle questioni ancora controverse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato riguarda la nullità della sentenza per error in procedendo derivante dalla pronuncia resa oltre o fuori dai limiti del thema decidendum.
art. 5 TUIR
È richiamato quale base del meccanismo di imputazione ai soci dei redditi prodotti dalla società di persone.
Massime di principio
- Negli accertamenti riferiti a società di persone e soci, gli avvisi emessi nei confronti della società e quelli emessi nei confronti dei soci conservano autonomia giuridica e fiscale, pur se collegati dal meccanismo di imputazione del reddito.
- La definizione agevolata della lite ottenuta dalla società non produce automaticamente effetti sui separati avvisi emessi ai soci, i quali restano impugnabili e definibili solo se i soci abbiano chiesto specificamente di avvalersi del condono.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera solo se esiste un valido accertamento nei confronti della società sui ricavi non contabilizzati; ma tale collegamento non comporta confusione tra i distinti atti impositivi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo per la porzione di controversia effettivamente definita, senza travolgere atti o soggetti diversi rimasti estranei alla definizione agevolata.
- Quando il giudice dichiara erroneamente cessata la materia del contendere in modo omnicomprensivo, omette anche di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalle altre parti costituite, con conseguente cassazione della decisione per vizio processuale.
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