Sentenza n. 4035/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fondo, adottato per inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di acquisizione gratuita, sostenendo che l’ingiunzione di demolizione del 15 marzo 2016, presupposto dell’acquisizione, non le sarebbe mai stata notificata. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della l. 47/1985, del d.P.R. 380/2001 e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico, irragionevolezza, illogicità, omessa o insufficiente istruttoria e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che l’ingiunzione di demolizione dovesse essere notificata anche al proprietario dell’immobile, distinto dal responsabile dell’abuso, e che l’omessa notificazione avesse compromesso le garanzie partecipative e impedito il perfezionamento dei presupposti per l’acquisizione. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, deducendo che il provvedimento di acquisizione era stato notificato mediante le formalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell’acquisizione. Ha accolto l’eccezione di tardività del Comune, rilevando che il provvedimento di acquisizione del 23 dicembre 2021 era stato oggetto di un primo tentativo di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 7 gennaio 2022 e successivamente di notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. l’8 marzo 2022, con deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso all’albo pretorio dal 9 al 29 marzo 2022. La notificazione si è perfezionata, secondo il giudice, il 28 marzo 2022, vale a dire al ventesimo giorno successivo al deposito dell’atto presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 143, comma 3, c.p.c. Il successivo ritiro dell’atto da parte della ricorrente il 24 gennaio 2023 non rileva ai fini della tempestività, poiché il termine decorre dal perfezionamento della notificazione legale. Poiché il ricorso è stato notificato il 10 marzo 2023 e depositato il 23 marzo 2023, è stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
La notificazione ex art. 143 c.p.c., a differenza di quanto avviene per la notifica ex art. 140 c.p.c., prevede un unico momento di perfezionamento, valido erga omnes, che coincide con il decorso di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte.
Il giudice ha ritenuto che la notificazione mediante deposito presso la casa comunale e le ulteriori formalità previste dall’art. 143 c.p.c. si perfezioni, per il destinatario e per ogni effetto, al decorso del ventesimo giorno, indipendentemente dal momento in cui il destinatario abbia materialmente ritirato l’atto.
art. 140 c.p.c.
Il primo tentativo di notifica è stato eseguito ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 7 gennaio 2022.
La pronuncia richiama la notificazione ex art. 140 c.p.c. quale fase iniziale della sequenza notificatoria, distinguendone il momento di perfezionamento rispetto alla notificazione ex art. 143 c.p.c.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
La notificazione si sarebbe perfezionata, se non nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’albo pretorio, certamente nel ventesimo giorno successivo al deposito dell’atto presso la casa comunale.
Il giudice ha richiamato la disposizione per evidenziare l’ulteriore possibile momento di perfezionamento connesso all’affissione, ritenendo comunque certamente perfezionata la notificazione il 28 marzo 2022 ai sensi dell’art. 143, comma 3, c.p.c.
art. 29 c.p.a.
Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
Il termine per impugnare l’atto decorre dalla notificazione perfezionata secondo le forme di legge e non dalla conoscenza materiale acquisita con il successivo ritiro dell’atto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nel quadro normativo dedotto dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, avendo definito il giudizio per irricevibilità.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un provvedimento amministrativo è eseguita mediante le formalità dell’art. 143 c.p.c., il termine per impugnarlo decorre dal perfezionamento della notificazione legale secondo tali formalità, non dal successivo momento in cui il destinatario ritira materialmente l’atto presso la casa comunale.
- Il ricorso amministrativo notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento della notificazione dell’atto impugnato deve essere dichiarato irricevibile, senza esame delle censure di merito.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, il giudice può ricostruire il perfezionamento della notificazione sulla base delle relate e delle attestazioni relative al deposito presso la casa comunale e all’affissione dell’avviso, quando tali documenti risultino acquisiti al processo.
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