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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39595/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di ventiquattro appartamenti. La cooperativa committente aveva esercitato il recesso dal contratto e l'impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del residuo e, in relazione al recesso, l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. Il giudizio era già transitato in Cassazione: la precedente sentenza di legittimità aveva accolto il ricorso incidentale dell'impresa fallita, cassando con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva però rigettato la domanda della curatela ritenendola generica e non provata, limitando l'indagine al solo mancato guadagno per lavori non eseguiti. Con il ricorso per cassazione la curatela deduceva violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non aveva dato corretta esecuzione al dictum della Suprema Corte, perché avrebbe dovuto esaminare tutte le voci dell'indennità dovuta ex art. 1671 c.c. e non solo il lucro cessante. Con il secondo motivo lamentava anche violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, chiedendo una nuova regolazione delle stesse in ragione dell'esito della lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva interpretato in modo arbitrariamente restrittivo la domanda dell'appaltatore. La richiesta originaria comprendeva, oltre al saldo e ai maggiori compensi per lavori eseguiti e revisione prezzi, anche l'ulteriore guadagno ai sensi dell'art. 1671 c.c.; dunque il richiamo finale a tale norma non poteva essere letto come limitazione alla sola voce del mancato guadagno. Poiché il giudice di rinvio aveva omesso di valutare tutte le componenti dell'indennità previste dall'art. 1671 c.c., la sentenza è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    indennità prevista dall'art. 1671 c.c.; diritto al rimborso di spese, al pagamento di lavori eseguiti e al mancato guadagno per lavori non eseguiti a causa del recesso

    Il recesso unilaterale del committente dall'appalto comporta il diritto dell'appaltatore a tutte le componenti dell'indennità previste dalla norma, non potendo la domanda essere arbitrariamente limitata al solo lucro cessante se dal testo introduttivo emerge una richiesta più ampia.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    violazione dell'art. 384, comma 2 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può restringere l'indagine oltre i limiti del dictum.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza sulle spese era subordinata all'esito del primo motivo ed è rimasta assorbita.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può ridurre o alterare l'oggetto dell'accertamento demandato.
  • Quando una domanda è formulata in modo comprensivo di più voci di danno o di credito, il richiamo finale a una norma non consente di confinare la pretesa a una sola delle componenti se il contenuto complessivo dell'atto depone per una richiesta più ampia.
  • Nel recesso unilaterale dal contratto di appalto, l'indennità dovuta all'appaltatore va valutata nella sua interezza, comprendendo le diverse poste indicate dalla disciplina applicabile, e non solo il mancato guadagno.
  • La censura sulle spese processuali può restare assorbita quando l'accoglimento di un motivo di merito comporta la cassazione della decisione impugnata e il rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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