Sentenza n. 15121/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA TUTELA CAUTELARE -DEL DINIEGO DIìEL VISTO D’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO, COMUNICATO IL 23/1/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, comunicato il 23 gennaio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, motivato dal fatto che, dopo due precedenti dinieghi, avrebbe tentato di entrare in Europa dalla Bielorussia, probabilmente per raggiungere il Regno Unito. Ha dedotto l'inosservanza dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione congrua, nonché il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha lamentato che il diniego fosse stato adottato senza un previo contraddittorio procedimentale e sulla base di una motivazione meramente ipotetica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto manifestamente fondate le censure relative alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e al difetto di istruttoria e motivazione. Il preavviso di rigetto era obbligatorio ratione temporis e non risultava preceduto neppure dal minimo contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal colloquio consolare. Inoltre, la motivazione era formulata in termini meramente probabilistici e ipotetici, senza adeguato accertamento dei fatti. Il diniego non poteva essere considerato un atto dovuto per il solo fatto dei due precedenti dinieghi. In sede di riesercizio del potere, l'Amministrazione non potrà reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Benchè il diniego risulti formulato in termini probabilistici – dalla competente Sede Diplomatica in Pakistan- il provvedimento impugnato non solo non è stato preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L 241/1990 – obbligatorio ratione temporis – ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal cd. colloquio consolare. Con conseguente deficit istruttorio e motivazionale.
Il preavviso di rigetto era obbligatorio nel procedimento e la sua omissione, unitamente all'assenza del colloquio consolare, ha determinato un deficit di contraddittorio, istruttoria e motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, come fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell'interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di diniego di un visto d'ingresso, quando l'art. 10-bis l. 241/1990 è applicabile ratione temporis, l'Amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto prima dell'adozione del provvedimento finale.
- Anche nell'ambito dell'attività consolare, il procedimento deve assicurare almeno un minimo di contraddittorio endoprocedimentale, quale il colloquio consolare, quando tale interlocuzione è necessaria per verificare i fatti posti a fondamento del diniego.
- Un diniego di visto non può essere fondato su una motivazione meramente ipotetica o probabilistica: l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e formulare una motivazione congrua, riferita a elementi concretamente accertati.
- La presenza di precedenti dinieghi di visto non rende automaticamente dovuto un ulteriore diniego e non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di una nuova istruttoria e di una motivazione specifica.
- Dopo l'annullamento del diniego, l'Amministrazione può riesercitare il potere, ma non può reiterare il medesimo esito sulla base delle stesse risultanze istruttorie già ritenute insufficienti dal giudice.
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