Cassazione Penale, Sentenza n. 40265/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile di ricettazione (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b). Contestava: 1) la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto, sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente gli elementi probatori e la mancata disponibilità di arnesi da scasso; 2) la conseguente mancata applicazione della condizione di procedibilità (querela) se si fosse trattato di furto; 3) l'erronea qualificazione della condotta come resistenza, poiché l'imputato si sarebbe soltanto divincolato senza usare forza idonea a neutralizzare l'azione degli agenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti aspecifici perché la difesa non ha fornito un confronto critico e circostanziato con il nucleo argomentativo della decisione impugnata (in particolare la valutazione sull'inaffidabilità della giustificazione dell'imputato circa l'origine della refurtiva). La richiesta di derubricazione in furto era generica e priva di indicazioni probatorie che dimostrassero la riconducibilità del possesso al furto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto critico e perché contrasta con la giurisprudenza consolidata: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che l'imputato "strattonava e si divincolava con forza", configurando una violenza impropria idonea a integrare l'art. 337 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi impugnabili in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti previsti ma i motivi sono stati ritenuti aspecifici in violazione dei requisiti richiesti.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Applicato nel senso che il motivo di ricorso è inammissibile se non offre un confronto critico e specifico con le ragioni della sentenza impugnata, evitando la generica reiterazione di censure già valutate.
art. 337 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma confermando che la condotta consistente nello "strattonare e divincolarsi con forza" può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (violenza 'impropria'), mentre il mero divincolarsi passivo non è sufficiente.
art. 616 cod. proc. pen.
Pronunciata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la derubricazione da ricettazione a furto è necessario fornire indicazioni probatorie circostanziate che colleghino il possesso della refurtiva alla commissione del furto; la mera coincidenza temporale non è sufficiente.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi criticamente e puntualmente con il nucleo argomentativo della decisione impugnata; la mancata contestualizzazione e l'assenza di argomentazioni specifiche determinano l'inammissibilità per aspecificità.
- La ricettazione è configurabile quando chi è trovato in possesso di refurtiva non fornisce una spiegazione attendibile della provenienza; l'onere di articolare spiegazioni credibili ricade sulla difesa se intende evitare la configurazione del reato.
- Il comportamento di divincolarsi può non integrare il reato di resistenza se è mera opposizione passiva; invece, lo strattonare o l'impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione dell'agente e a guadagnare la fuga rientra nell'art. 337 c.p.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia la condanna per spese e ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; è pertanto essenziale selezionare e motivare con precisione le censure impugnatorie.
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