Sentenza n. 285/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento INPS n. 490090615185 del 04.10.2021 di reiezione della domanda di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO); - della delibera n. 136/2022 assunta nella seduta del 13.04.2022 del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS con la quale è stato rigettato il ricorso al predetto Comitato avverso il suddetto provvedimento di reiezione; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di CIGO e delibera del Comitato amministratore INPS di rigetto del ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva richiesto la CIGO per una sospensione o riduzione dell'attività motivata da crisi temporanea di mercato collegata all'emergenza Covid-19, con decorrenza dal 1° luglio 2021. Dopo avere annullato una precedente domanda, aveva presentato una nuova istanza il 27 agosto 2021, nel termine indicato dalla circolare INPS n. 125/2021 per le domande relative a periodi decorrenti dal 28 giugno o dal luglio 2021. Le comunicazioni alle organizzazioni sindacali erano state trasmesse il 24 agosto 2021, quindi dopo l'inizio della sospensione. L'INPS aveva respinto la domanda ritenendo non assolto l'obbligo di preventiva informazione e consultazione sindacale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015. L'impresa ha sostenuto che la circolare n. 125/2021, consentendo la presentazione retroattiva delle domande entro il 31 agosto 2021, rendesse tempestiva la comunicazione sindacale precedente alla nuova domanda e comportasse l'inapplicabilità dell'obbligo di preventiva consultazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, che impone all'impresa di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause della sospensione o riduzione dell'attività, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Poiché la sospensione decorreva dal 1° luglio 2021 e la comunicazione sindacale era stata effettuata soltanto il 24 agosto 2021, l'obbligo non era stato assolto tempestivamente. La preventiva informazione e consultazione tutela la trasparenza delle strategie aziendali e l'interesse dei lavoratori e deve precedere l'inizio della sospensione; l'INPS deve verificare, al momento della domanda, che tale fase sia stata correttamente espletata. Il differimento del termine per la presentazione della domanda previsto dalla circolare INPS n. 125/2021 non ha efficacia abrogativa o derogatoria dell'obbligo legale di preventiva informazione e consultazione sindacale. Spese compensate in ragione della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 148/2015
“nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”.
L'obbligo di informazione e consultazione sindacale deve essere assolto preventivamente rispetto all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; la sua funzione è assicurare trasparenza sulle strategie aziendali e tutela degli interessi dei lavoratori.
art. 40 d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina emergenziale e della circolare INPS n. 125/2021, ma non è ritenuta idonea a derogare all'obbligo legale di preventiva informazione e consultazione sindacale.
circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021
“In sede di prima applicazione della norma ... le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da ‘luglio 2021’, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021”.
Il termine prorogato o differito riguarda la trasmissione della domanda di CIGO e non modifica né abroga l'obbligo, distinto e anteriore, di informazione e consultazione sindacale.
Massime di principio
- L'obbligo previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 di informazione e consultazione sindacale deve essere adempiuto prima dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività produttiva; una comunicazione successiva non soddisfa il requisito di preventiva consultazione.
- Il termine per la presentazione della domanda di integrazione salariale eventualmente prorogato o differito da una circolare amministrativa riguarda la domanda previdenziale e non può essere interpretato come deroga o abrogazione dell'obbligo legale, distinto, di preventiva informazione e consultazione sindacale.
- Nella procedura di concessione della CIGO, l'INPS deve verificare che la fase preventiva di informazione e consultazione sindacale sia stata correttamente espletata prima dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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