Sentenza n. 3319/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione - della Determina Dirigenziale, Rep. n. NA/222/2025 e Prot. n. NA/13934/2025 del 26/06/2025 di aggiudicazione del lotto 1 “Direzione lavori” dell’appalto concernente la procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 suddiviso in 4 lotti, di cui alla DD rep. n. NA/409/2024, al costituendo RTI con mandataria Proger S.p.a,, nell’ambito dell’affidamento della Concessione del Polo Impiantistico relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica dell’RTI composto da Proger Spa (mandataria) e Rina Consulting Spa, Exenet Srl, Finalca Ingegneria Srl, Icaria Srl, Seingim Global Service Srl, Quantica Ingegneria Srl, Ing. Giuseppe Vacca (mandanti) nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione ed il subentro nella esecuzione del medesimo contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 "Direzione lavori" di una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico, nonché i verbali di gara e gli eventuali atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, disposta in favore di un costituendo raggruppamento temporaneo con mandataria Proger S.p.A., nonché i verbali relativi alla valutazione dell'offerta tecnica e, ove stipulato, il contratto. Hanno chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e il subentro. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, rinviando agli atti processuali.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e confermata dal difensore in udienza. Sebbene la rinuncia non fosse stata ritualmente notificata, il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., definendo il giudizio con sentenza semplificata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate in ragione della concorde dichiarazione resa dai procuratori delle parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia, anche se non ritualmente notificata, è stata presa in considerazione dal giudice quale elemento idoneo a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche in assenza di rituale notifica, può essere presa in considerazione dal giudice amministrativo quando risulti comunque confermata in udienza e dimostri la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; la relativa declaratoria può essere resa con sentenza semplificata.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti concordino espressamente tale regolazione in udienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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