Sentenza del 20/03/2015 n. 5635 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, compensando le relative spese. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando sostanzialmente l'esito favorevole al contribuente e condannando l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.160 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'annullamento di un avviso di mora relativo al recupero di IVA e accessori per l'anno d'imposta 1991. I ricorrenti contestavano, da un lato, che il ricorso introduttivo del contribuente fosse nullo o inammissibile per la mancata indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate destinatario dell'azione; dall'altro, censuravano la motivazione della sentenza regionale, che aveva ritenuto non adeguatamente provata la notifica dell'atto impositivo e aveva evidenziato la durata eccessiva dell'attività di riscossione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo per difetti formali del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Art. 18, commi 2, lettera c), e 4, del D.Lgs. sul processo tributario
L'indicazione dell'ufficio o dell'ente contro cui è proposto il ricorso è richiesta a pena di inammissibilità, ma non sono necessarie formule sacramentali: il destinatario può essere individuato anche implicitamente attraverso l'atto impugnato, l'ufficio destinatario della notifica e gli altri elementi del ricorso.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis
"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" su "un fatto controverso e decisivo per il giudizio"
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione deve riferirsi a uno specifico fatto storico controverso e decisivo e deve indicare sinteticamente e autonomamente le ragioni della censura. Non è sufficiente contestare genericamente questioni giuridiche o argomentazioni della sentenza.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile nel periodo indicato dalla Corte, la norma imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto per le violazioni di legge e un momento di sintesi o quesito di fatto per le censure sulla motivazione.
Artt. 44 e 60 del decreto IVA
Sono state richiamate in relazione ai termini e alle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IVA, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché il motivo era inammissibile sotto il profilo processuale.
D.Lgs. n. 462 del 1997
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della riscossione e degli atti conseguenti, ma la Corte non ha proceduto a una valutazione sostanziale della sua applicazione.
Art. 2946 c.c.
È stato indicato dai ricorrenti con riferimento alla prescrizione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo di ricorso.
D.Lgs. n. 40 del 2006
La controversia è stata trattata secondo la disciplina processuale applicabile ai ricorsi per cassazione soggetti alle modifiche introdotte dal decreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'eventuale mancata o imprecisa indicazione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate non determina automaticamente l'inammissibilità se, dagli atti e dalla notifica, il destinatario della domanda risulta comunque individuabile senza dubbi.
- Se l'amministrazione eccepisce l'errata individuazione dell'ufficio senza indicare contestualmente quale sia l'ufficio realmente competente, l'eccezione può risultare inefficace e il vizio può considerarsi sanato dalla costituzione dell'ufficio concretamente coinvolto.
- Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle entrate sono normalmente rilevanti sul piano organizzativo interno, ma non incidono sulla titolarità sostanziale dell'azione, che resta riferibile all'Agenzia quale unico soggetto giuridico.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: le censure sulla motivazione devono individuare uno specifico fatto storico decisivo e contenere una sintesi autonoma delle ragioni della doglianza.
- Non è possibile utilizzare una censura formalmente proposta come vizio di motivazione per introdurre successivamente una questione di violazione di legge, eludendo i requisiti propri del quesito di diritto.
- La mancata prova della regolare notifica dell'atto impositivo può compromettere la validità della successiva riscossione; tuttavia, la questione deve essere dedotta in modo processualmente corretto e documentato.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze non è normalmente legittimato a partecipare ai giudizi tributari relativi ad atti dell'Agenzia delle entrate, soprattutto se non è stato parte nei precedenti gradi di giudizio.
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