Cassazione Civile, Ordinanza n. 34503/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di deliberazioni assembleari del 30 aprile 2010 di una s.r.l., con cui erano stati approvati il bilancio di esercizio 2009 e deliberati l'azzeramento del capitale per perdite e la sua ricostituzione mediante aumento. Il giudice di merito aveva ritenuto inveritiero il bilancio perché i versamenti effettuati dai soci in vista di un futuro aumento di capitale erano stati iscritti tra i debiti anziché tra le riserve del patrimonio netto, e per tale ragione aveva annullato le delibere. La società ricorrente deduceva: 1) nullità del procedimento e della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci; 2) violazione degli artt. 1362, 2467, 2481 e 2481-bis c.c., sostenendo che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sarebbero debiti restituibili in assenza dell'aumento; 3) nullità della sentenza per apparente o mancante motivazione, per asserita contraddittorietà tra qualificazione dei versamenti come capitale e loro restituzione in caso di mancata adozione della delibera; 4) violazione dell'art. 1331 c.c., perché la mancata previsione di un termine per deliberare l'aumento non avrebbe potuto mutare la natura dei versamenti in capitale di rischio da iscrivere nel patrimonio netto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni sociali la società è il solo litisconsorte passivo necessario, mentre i singoli soci non devono essere chiamati in giudizio. Ha poi rigettato congiuntamente gli altri motivi, confermando il principio secondo cui i versamenti dei soci finalizzati a un futuro aumento di capitale, quando tale finalità sia individuata o individuabile, non hanno natura di finanziamento o debito della società, ma costituiscono apporti di patrimonio da iscrivere come riserva; se l'aumento non si realizza, la restituzione discende dal venir meno della causa dell'attribuzione patrimoniale e non dalla natura di mutuo. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di motivazione, poiché la sentenza di merito era stata ritenuta adeguatamente motivata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
invocato per contestare l'interpretazione della volontà relativa ai versamenti; la Corte reputa corretta la qualificazione operata dal giudice di merito sulla base degli elementi documentali.
art. 2467 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della natura dei versamenti in conto futuro aumento di capitale.
art. 2481 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di aumento del capitale sociale; la Corte conferma che la finalità del versamento va accertata in concreto.
art. 2481-bis c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di aumento di capitale e offerta in opzione; non è stato ritenuto idoneo a mutare la qualificazione dei versamenti.
art. 1331 c.c.
richiamato per sostenere che l'assenza di un termine non incide sulla natura dei versamenti; la Corte non accoglie la censura e ribadisce la qualificazione in base alla causa concreta.
art. 111 Cost.
richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per dedurre un vizio di motivazione; la Corte esclude la mancanza di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare una motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ritiene la sentenza di merito compiutamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni sociali, la società è litisconsorte passiva necessaria; non sussiste, di regola, un litisconsorzio necessario di tutti i soci, salvo che la controversia investa specificamente posizioni individuali diverse dalla validità della deliberazione.
- I versamenti dei soci destinati a un futuro aumento di capitale vanno qualificati in base alla loro causa concreta e alla volontà desumibile dagli elementi documentali, non sulla base della sola etichetta formale adottata in bilancio.
- Quando il versamento è finalizzato a un aumento di capitale futuro individuato o individuabile, esso integra un apporto di patrimonio e deve essere iscritto tra le riserve del patrimonio netto; non può essere trattato come debito della società verso i soci.
- La restituzione delle somme versate in vista di un futuro aumento di capitale, se l'operazione non si perfeziona, deriva dal venir meno della causa dell'attribuzione patrimoniale e non dalla natura di finanziamento o mutuo.
- La correttezza del bilancio impone che l'organo amministrativo apposti le somme dei soci in conformità alla loro effettiva natura giuridica; la qualificazione compiuta dal giudice di merito, ove sorretta da adeguata motivazione e da elementi documentali, non è rinnovabile in cassazione.
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