Cassazione Penale, Ordinanza n. 12252/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per reati fallimentari, ha definito in appello la propria posizione mediante accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena complessiva da parte della Corte di appello. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, sostenendo che la rinuncia avesse riguardato soltanto i motivi sulla responsabilità e non anche le doglianze concernenti: applicazione del minimo edittale, prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e concessione dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura. Ha ritenuto che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. comporti la rinuncia a proporre in sede di legittimità questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con l'unica eccezione della pena illegale. Nel caso concreto, inoltre, ha rilevato che la Corte di appello aveva comunque affrontato il bilanciamento delle circostanze, aveva applicato il minimo edittale e che i benefici richiesti non sarebbero stati concedibili in ragione della pena finale di tre anni di reclusione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'accordo sulla pena in appello ha effetto preclusivo sull'ulteriore deducibilità in cassazione delle questioni alle quali la parte abbia rinunciato, assimilando tali effetti a quelli della rinuncia all'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, relativi a violazione di legge ed vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 219 legge fall.
Richiamato come aggravante contestata e oggetto di giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 223, primo comma, legge fall.
Indicata come base della condanna per delitti fallimentari.
art. 216, primo comma, n. 2, legge fall.
Indicata come norma incriminatrice per uno dei delitti fallimentari contestati.
art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.
Indicata come ulteriore norma incriminatrice per uno dei delitti fallimentari contestati.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza come possibile causa di proscioglimento non deducibile dopo l'accordo sulla pena, salvo il limite della pena illegale.
art. 192 c.p.p.
art. 4-bis ord. pen.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena concluso in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. preclude alla parte la deduzione in cassazione di questioni oggetto della rinuncia negoziale, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il solo profilo della pena illegale.
- La rinuncia collegata all'accordo in appello ha un effetto espansivo sull'intero sviluppo processuale e non si limita al solo giudizio di secondo grado, operando in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
- Non sono deducibili in cassazione censure che investano il trattamento sanzionatorio se esse risultano coperte dall'accordo, mentre resta scrutinabile esclusivamente l'eventuale illegalità della pena.
- Le doglianze su bilanciamento delle circostanze, minimo edittale e benefici di legge non sono ammissibili quando risultino incompatibili con l'accordo intervenuto in appello e con la pena concordata o comunque determinata in tale sede.
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