Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Una società operante nel commercio dell'acciaio aveva ceduto a una società finanziaria una pluralità di crediti verso un cliente commerciale, ricevendo l'anticipo del corrispettivo al netto della remunerazione della cessionaria e con trasferimento del rischio di insolvenza. Il contratto prevedeva anche che, su richiesta della cessionaria, il cedente dovesse trasmettere la documentazione relativa alla singola operazione; per una fattura la documentazione non fu fornita, e la cessionaria applicò la clausola che le consentiva di far retrocedere il rischio di insolvenza al cedente e di ottenere il rimborso di quanto pagato, ottenendo decreto ingiuntivo. L'opposizione del cedente, fondata su nullità per difetto di causa e/o simulazione assoluta, fu rigettata; dopo un primo ricorso per cassazione accolto solo sul punto della contraddizione motivazionale circa la qualificazione del contratto, la causa tornò in rinvio, dove la corte territoriale qualificò l'accordo come contratto atipico disciplinato dalle sue clausole e confermò il diritto della cessionaria al rimborso. Nel nuovo ricorso per cassazione il cedente dedusse: violazione del giudicato e ultrapetizione per avere il giudice di rinvio nuovamente escluso il factoring e qualificato diversamente il rapporto; motivazione apparente e omesso esame per non aver riconosciuto che, escluso l'obbligo di acquistare i crediti, il rapporto dovesse essere qualificato come surrogazione con pagamento; omessa pronuncia e violazione degli artt. 1419 e 1481 c.c. sulla clausola che trasferiva il rischio al cedente; violazione dell'art. 1341 c.c. e omessa pronuncia per mancata specifica sottoscrizione delle condizioni generali; omesso esame della pretesa mala fede/abuso della cessionaria nel richiedere i documenti e nel non avvisare delle conseguenze; omesso esame della gravità dell'inadempimento rispetto alla richiesta di rimborso o alla risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'ordinanza rescindente precedente non aveva formato un giudicato sulla qualificazione del contratto, ma aveva soltanto rilevato una contraddizione tra la qualificazione in termini di factoring e l'accertamento della mera facoltà, e non dell'obbligo, di acquistare i crediti. Nel giudizio di rinvio il giudice di merito era quindi libero e tenuto a riesaminare la volontà contrattuale, potendo qualificare l'accordo come contratto atipico la cui disciplina è data dalle clausole pattuite. È stata confermata la legittimità della clausola che poneva a carico del cedente il rischio di insolvenza in caso di mancata produzione della documentazione probatoria, ritenuta meritevole e non abusiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla mancata specifica sottoscrizione delle clausole non risultava ritualmente riproposta in sede di rinvio. Gli ulteriori motivi sono stati respinti perché la corte territoriale aveva già esaminato la condotta della cessionaria e la gravità dell'inadempimento, e comunque il contratto predeterminava espressamente le conseguenze della mancata consegna documentale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per affermare che le parti possono concludere contratti atipici, non riconducibili a schemi legali tipici, la cui disciplina è fornita dalle clausole pattuite.

  • art. 1419 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di trasferimento del rischio; la Corte ha escluso l'illegittimità della clausola alla luce della meritevolezza dell'interesse perseguito.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per la doglianza sulla mancata specifica sottoscrizione delle condizioni generali; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata rituale riproposizione nel rinvio.

  • art. 1481 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è stata accolta la tesi che la clausola comportasse invalidità o inefficacia del meccanismo contrattuale.

  • art. 117 t.u.b.

    Richiamato solo dalla ricorrente come parametro della nullità delle clausole inserite nelle condizioni generali; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità processuale.

  • art. 6 del contratto

    La mancata consegna della documentazione comportava, secondo la pattuizione, la riassunzione retroattiva del rischio in capo al fornitore e giustificava la richiesta di rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza rescindente che rilevi una contraddizione nella qualificazione di un contratto non forma automaticamente un giudicato sulla tipologia negoziale: nel rinvio il giudice deve riesaminare la volontà delle parti e correggere la motivazione, nei limiti del decisum rescindente.
  • L'assenza di uno degli elementi tipici di un contratto nominato non impone necessariamente la riconduzione del rapporto a un altro tipo legale, poiché le parti possono stipulare contratti atipici disciplinati direttamente dalle clausole pattuite, purché perseguano interessi meritevoli.
  • Una clausola che faccia gravare sul cedente il rischio di insolvenza in caso di mancata consegna della documentazione probatoria del credito non è di per sé nulla o abusiva se la pattuizione è chiara e coerente con l'interesse del cessionario a poter agire verso il debitore ceduto.
  • Non può parlarsi di comportamento abusivo o contrario a buona fede della parte che eserciti un rimedio contrattualmente previsto quando le conseguenze dell'inadempimento siano già espressamente e chiaramente regolate dal contratto.
  • Le questioni non ritualmente riproposte nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte validamente nel successivo ricorso per cassazione.
  • Se il contratto predetermina espressamente la gravità e le conseguenze dell'inadempimento, il giudice non deve riconsiderare in astratto la proporzionalità della reazione contrattuale, salvo i limiti di validità della clausola stessa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.