Ordinanza n. 1985/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento n. 20250034279 del 07.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per studio adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, implicitamente, la legittimità dell'istruttoria e della valutazione amministrativa relativa al precedente percorso personale e accademico, alle ragioni della scelta dell'iter di studi da svolgere in Italia e alla propria situazione economica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l'istruttoria fosse completa, poiché l'amministrazione aveva ricostruito il precedente percorso della ricorrente, valutato le ragioni della scelta dell'iter accademico da intraprendere in Italia e considerato l'inidoneità della situazione economica risultante dalla documentazione allegata alla domanda di visto. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l'interesse azionato consisteva nell'aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia e che il pregiudizio prospettato non raggiungeva la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale base normativa del diniego del visto.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale ulteriore base normativa del diniego del visto.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata per assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza del fumus boni iuris può essere ravvisata quando, a un esame sommario, risulti completa l'istruttoria amministrativa e il provvedimento abbia considerato il percorso precedente dell'interessato, le ragioni della scelta del percorso accademico e la situazione economica documentata.
- La tutela cautelare richiede anche il periculum in mora; l'aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia non comporta, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile, se il danno prospettato non supera la soglia richiesta.
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