Sentenza n. 1343/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel e inibizione del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione, precedute da richiesta di chiarimenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell'abilitazione Entratel e l'inibizione delle facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 25, comma 3, d.m. Finanze n. 164/1999, dell'art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 35 d.lgs. n. 241/1997, nonché eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che le violazioni contestate non fossero gravi: il rilascio di due visti in assenza dell'iscrizione nell'elenco informatizzato sarebbe dipeso da un errore materiale del software; la mancata presa in carico di tredici avvisi telematici sarebbe irrilevante perché tali avvisi non avrebbero natura impositiva; il mancato rilascio dell'impegno alla trasmissione e della ricevuta riguarderebbe soltanto obblighi documentali non sanzionati, a fronte di clienti comunque informati; il ritardo nella trasmissione di dieci dichiarazioni su cento controllate sarebbe un errore materiale, per il quale era stata pagata la sanzione; le cinque comunicazioni di cessione di crediti agevolativi sarebbero state effettivamente incaricate, sicché la mancata sottoscrizione del modulo non sarebbe decisiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe considerato le giustificazioni rese nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revoca e dell'inibizione. Quanto al profilo procedimentale, ha affermato che la motivazione del provvedimento non deve confutare analiticamente ogni osservazione del destinatario, essendo sufficiente che dalla motivazione complessiva e logicamente coerente emerga che l'amministrazione abbia considerato le osservazioni e le controdeduzioni. Nel caso concreto, l'Agenzia aveva riportato nel provvedimento le argomentazioni svolte dal professionista e aveva spiegato perché non fossero idonee a dimostrare la correttezza dell'attività svolta. Quanto al merito, il giudice ha rilevato che le violazioni non erano contestate nella loro esistenza storica, ma soltanto nella loro gravità. Esse risultavano tuttavia ripetute e riferite a diversi aspetti dell'attività di assistenza fiscale: visti rilasciati senza la necessaria iscrizione, mancata presa in carico di avvisi telematici, omissioni documentali, ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni di cessione di crediti prive della documentazione richiesta. La valutazione dell'Agenzia circa la gravità e l'inidoneità dell'intermediario a garantire la correttezza dell'attività è stata quindi ritenuta non irragionevole e conforme alla disciplina che consente la revoca in presenza di gravi violazioni. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, d.m. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
La disposizione è richiamata quale base della disciplina relativa alle violazioni commesse dai soggetti abilitati all'attività di assistenza fiscale e alle conseguenze sulla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
art. 3, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
È richiamato in relazione agli obblighi dell'intermediario nella trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
art. 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
È richiamato quale disciplina delle attività di assistenza fiscale e delle facoltà di rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione è rispettato quando la motivazione complessiva consente di comprendere che l'amministrazione ha esaminato le osservazioni procedimentali, anche senza confutarle analiticamente una per una.
art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni presentate dal privato devono essere considerate nel procedimento, ma non è necessario che il provvedimento finale risponda puntualmente a ciascun argomento se la motivazione dimostra una valutazione complessiva delle controdeduzioni.
Massime di principio
- La revoca delle facoltà connesse all'abilitazione all'assistenza fiscale può essere legittimamente disposta quando le violazioni accertate siano ripetute e riguardino diversi profili dell'attività dell'intermediario, anche se il destinatario contesta la loro gravità anziché la loro effettiva commissione.
- La gravità delle violazioni rilevante ai fini della revoca può essere desunta non soltanto dall'entità del singolo episodio, ma anche dalla loro pluralità, reiterazione e diversità, quando tali elementi mettano complessivamente in dubbio l'affidabilità dell'intermediario e la correttezza dell'attività di assistenza fiscale.
- L'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione procedimentale: l'obbligo di motivazione e di esame delle controdeduzioni è rispettato quando il provvedimento richiama le argomentazioni del privato e spiega, in modo complessivamente logico, perché esse non siano idonee a superare gli addebiti.
- La valutazione amministrativa sulla gravità e sulla rilevanza complessiva delle violazioni è sindacabile dal giudice nei limiti dell'irragionevolezza, dell'errore sui presupposti e dell'illogicità manifesta; non è illegittima quando risulti fondata su violazioni storicamente non contestate, ripetute e riferite a più aspetti dell'attività controllata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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