Cassazione Penale, Sentenza n. 35912/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Motivi: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni testimoniali da Gregorini Silvia ed Epifani Valter, perché non assistiti da difensore pur essendo, secondo la difesa, gravati da indizi di reità connessi; (2) mancanza dell'elemento oggettivo del reato in quanto gran parte della documentazione contabile era stata già sequestrata il 24 luglio 2019; (3) (memoria successiva) carenza di elementi a provare la qualifica di amministratore di fatto del Paese sulla Tubolare Srl, soprattutto se le dichiarazioni dei testi fossero ritenute inutilizzabili; richiamate anche assoluzioni/proscioglimenti in procedimenti connessi per sostenere l'estraneità o la irrilevanza penale dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere i motivi inammissibili o manifestamente infondati. Sul merito: (1) sul piano delle dichiarazioni testimoniali, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura su Gregorini in quanto le formalità di garanzia non erano richieste al tempo della sua audizione (questa avvenuta oltre due anni prima dell'informativa che la menzionava); quanto a Epifani, le sue dichiarazioni erano spontanee e quindi utilizzabili; la giurisprudenza citata conferma la utilizzabilità di tali dichiarazioni nei riti a prova contratta; (2) sulla presunta mancanza dell'elemento materiale, è irrilevante che parte della documentazione fosse stata sequestrata: la responsabilità per occultamento discende dall'avere l'imputato, quale amministratore di fatto, posto in essere l'occultamento e dall'obbligo di esibizione in sede di controllo fiscale; il fatto che fosse stato sequestrato "una gran parte" non esclude la materialità del reato per la restante documentazione rimasta nella disponibilità degli amministratori; (3) le assoluzioni o proscioglimenti richiamati non hanno efficacia preclusiva in quanto riguardano fatti e oggetti diversi e non risultano neppure tutti definitivi. Conclusione: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10
Norma contestata per il reato di occultamento delle scritture contabili; la sentenza applica la fattispecie al comportamento dell'imputato ritenuto amministratore di fatto della società, responsabile di non aver esibito la documentazione richiesta.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.
Corte di cassazione, Sez. II, 13 giugno 2022, n. 22962
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente agli organi inquirenti, anche nei riti a prova contratta/abbreviato.
Corte di cassazione, Sez. IV, 19 gennaio 2021, n. 2124
Ulteriore precedente giurisprudenziale citato a confermare la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese spontaneamente dagli interessati.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in sommarie informazioni testimoniali sono utilizzabili se raccolte in un momento in cui il dichiarante non rivestiva ancora la qualità di indagato; l'eventuale successiva emersione di sospetti non determina automaticamente la loro inutilizzabilità.
- Le dichiarazioni rese spontaneamente dagli interessati agli organi inquirenti sono generalmente utilizzabili anche nei procedimenti con rito abbreviato o altri riti a prova contratta, salvo specifiche violazioni delle garanzie processuali al momento della raccolta.
- La sussistenza del reato di occultamento di scritture contabili si valuta sulla base del ruolo dell'agente (ad esempio amministratore di fatto) e della condotta di non esibizione/occultamento, e non esclusivamente sulla mera custodia fisica dei documenti in locali riconducibili all'imputato.
- Il sequestro parziale della documentazione non esclude automaticamente la materialità del reato se rimangono documenti non sequestrati che avrebbero dovuto essere resi disponibili dagli amministratori.
- Pronunce di assoluzione o proscioglimento in procedimenti diversi non paralizzano nuove azioni penali quando gli oggetti fattuali o giuridici non sono sovrapponibili o le decisioni non sono definitive.
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