Corte di giustizia, Sentenza C-152/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 luglio 2021. — DG e EH contro SC Gruber Logistics SRL e Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi contro SC Samidani Trans SRL. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunalul Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articoli 3 e 8 – Legge scelta dalle parti – Contratti individuali di lavoro – Lavoratori che svolgono la loro attività in diversi Stati membri – Esistenza di collegamenti più stretti con un paese diverso da quello nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro o da quello nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore – Nozione di “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” – Retribuzione minima. — Cause riunite C-152/20 e C-218/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 8 del regolamento Roma I in materia di contratti individuali di lavoro transnazionali. Stabilisce che la legge scelta dalle parti prevale su quella altrimenti applicabile, ma non elimina l’efficacia delle norme inderogabili di quest’ultima, incluse in linea di principio quelle sulla retribuzione minima. La Corte chiarisce anche che una scelta della legge può essere valida anche se il contratto rinvia al diritto del lavoro nazionale per effetto di una norma interna o se la clausola è predisposta dal datore di lavoro, purché la scelta resti effettivamente libera.
Contratti individuali di lavoro transnazionali: effetto della scelta della legge applicabile e rilevanza delle norme sulla retribuzione minima ai sensi del regolamento Roma I
La questione giuridica
Se, nei contratti individuali di lavoro, la scelta della legge applicabile escluda l’applicazione della legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente l’attività; se la retribuzione minima del paese di svolgimento abituale rientri tra le "disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente"; e se una clausola che richiama il codice del lavoro rumeno o inserita in un modulo predisposto dal datore di lavoro valga come libera scelta della legge applicabile ai sensi del regolamento Roma I.
Principio di diritto
Quando le parti di un contratto individuale di lavoro hanno scelto una legge applicabile diversa da quella che risulterebbe dai criteri dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, tale scelta esclude l’applicazione della legge altrimenti competente, salvo le disposizioni di quest’ultima alle quali non è permesso derogare convenzionalmente; tra queste possono rientrare, in linea di principio, le norme sulla retribuzione minima. Inoltre, la libertà di scelta ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 3 non è esclusa né dal fatto che il contratto richiami il diritto del lavoro nazionale in forza di una disposizione interna, purché tale disposizione non imponga la scelta della legge nazionale, né dal fatto che la clausola di scelta sia predisposta dal datore di lavoro e accettata dal lavoratore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Direttiva 96/71/CE
Contratti individuali di lavoro transnazionali e legge applicabile
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunalul Mureș (Romania) in controversie promosse da conducenti di autocarri rumeni contro i rispettivi datori di lavoro rumeni. Il tema centrale è l’interpretazione del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), in particolare degli articoli 3 e 8, con riferimento alla scelta della legge applicabile e alle conseguenze di tale scelta nei rapporti di lavoro svolti in più Stati membri.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-152/20, DG ed EH chiedono la condanna di SC Gruber Logistics SRL al pagamento della differenza tra le retribuzioni percepite e quelle minime che ritengono dovute secondo la normativa italiana sul salario minimo nel settore del trasporto su strada. I loro contratti, redatti in rumeno e italiano, richiamavano il codice del lavoro rumeno e prevedevano attività svolte in Romania, in Italia e all’estero.
Nella causa C-218/20, DT, tramite il sindacato di cui è membro, chiede alla SC Samidani Trans SRL il pagamento della differenza retributiva in base al diritto tedesco, oltre a mensilità aggiuntive previste da quel diritto. Il contratto richiamava anch’esso la legge n. 53/2003 sul codice del lavoro rumeno; DT sosteneva di aver svolto la sua attività esclusivamente in Germania.
Questioni pregiudiziali
Il giudice rumeno chiede, in sostanza:
- se la scelta della legge applicabile escluda l’applicazione della legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;
- se la retribuzione minima del paese di svolgimento abituale rientri tra le "disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
- se il richiamo nel contratto al codice del lavoro rumeno equivalga a una scelta della legge rumena, soprattutto quando tale richiamo è imposto o favorito dalla normativa interna;
- se la libera scelta resti valida anche quando la clausola è predisposta dal datore di lavoro e accettata dal lavoratore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 11, 23 e 35 del regolamento Roma I;
- l’articolo 3 del regolamento Roma I, sulla scelta della legge applicabile;
- l’articolo 8 del regolamento Roma I, dedicato ai contratti individuali di lavoro;
- la direttiva 96/71/CE, menzionata solo per chiarire che dai rinvii non risultava certo se i lavoratori fossero distaccati.
Ragionamento della Corte sull’articolo 8 del regolamento Roma I
La Corte ricorda che l’articolo 8 contiene una disciplina speciale per i contratti individuali di lavoro. La legge scelta dalle parti resta applicabile, ma non può privare il lavoratore della protezione assicurata dalle disposizioni inderogabili che sarebbero state applicabili in mancanza di scelta.
Il giudice nazionale deve dunque:
- individuare la legge che sarebbe stata applicabile senza scelta;
- verificare quali siano, secondo quella legge, le disposizioni non derogabili convenzionalmente;
- confrontare il livello di protezione derivante da tali norme con quello della legge scelta.
Se le norme della legge altrimenti applicabile garantiscono un livello di protezione maggiore, esse prevalgono sul resto del rapporto contrattuale, mentre la legge scelta continua a regolare il contratto per gli aspetti non coperti da tali disposizioni.
La Corte afferma inoltre che le norme sulla retribuzione minima del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività possono, in linea di principio, essere considerate disposizioni inderogabili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1.
Ragionamento sulla libertà di scelta della legge applicabile
Per quanto riguarda la terza questione, la Corte precisa che l’articolo 3, richiamato dall’articolo 8, sancisce il principio di autonomia della volontà: la scelta della legge può essere espressa o risultare chiaramente dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso.
La presenza nel contratto di una clausola che integra le disposizioni con il diritto del lavoro rumeno non implica automaticamente l’assenza di una scelta libera: il giudice nazionale deve verificare se tale clausola sia il frutto di un obbligo imposto dalla normativa rumena oppure la manifestazione di una scelta, anche implicita, delle parti.
La Corte aggiunge che il regolamento Roma I non vieta l’uso di clausole tipo predisposte dal datore di lavoro. La libertà di scelta non viene meno solo perché il lavoratore accetta una clausola già redatta dal datore di lavoro, purché l’adesione resti effettivamente libera.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- se le parti di un contratto individuale di lavoro hanno scelto una legge diversa da quella risultante dai criteri dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 o 4, la legge altrimenti applicabile è esclusa, salvo le sue disposizioni inderogabili;
- tra tali disposizioni possono rientrare, in principio, quelle relative alla retribuzione minima;
- le parti sono considerate libere di scegliere la legge applicabile anche se le clausole contrattuali sono integrate dal diritto del lavoro nazionale in forza di una disposizione interna, purché questa non imponga la scelta della legge nazionale;
- le parti sono considerate, in via di principio, libere anche quando la clausola di scelta sia predisposta dal datore di lavoro e accettata dal lavoratore.
Portata pratica
La sentenza è rilevante per i rapporti di lavoro transnazionali, soprattutto nel settore del trasporto. Conferma che la scelta della legge applicabile non consente di aggirare le norme inderogabili della legge che sarebbe applicabile senza scelta, in particolare quelle sulla retribuzione minima. Al contempo, la Corte tutela l’autonomia contrattuale, ammettendo formule contrattuali standardizzate purché non vi sia imposizione legale della legge scelta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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