Cassazione Penale, Sentenza n. 17827/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo Abbinante, indagato per reati fallimentari (bancarotta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria). L'imputato deduce violazioni del diritto e vizi di motivazione: (i) mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e riferimento errato al tempo di emissione della precedente decisione della Corte di cassazione; (ii) violazione del principio di adeguatezza/proporzionalità poiché per sei mesi era stato sottoposto all'obbligo di dimora senza alcuna violazione, dimostrando che una misura meno afflittiva sarebbe sufficiente; (iii) omissione del giudizio sulla memoria difensiva e sugli elementi sopravvenuti emersi nel dibattimento che ridimensionerebbero il quadro indiziario; inoltre si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. relativa all'incompatibilità del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Tribunale di Bari. La decisione si è fondata principalmente sul mancato esame, da parte del Tribunale che aveva ripristinato gli arresti domiciliari, del periodo di sei mesi durante i quali l'indagato era stato sottoposto all'obbligo di dimora senza alcuna contestazione, elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia compiuto un salto logico valorizzando soltanto elementi tratti dalle condotte pregresse senza confrontarli con la concreta osservanza del regime meno afflittivo, omettendo di motivare perché tale osservanza non fosse idonea a dissipare il pericolo cautelare. Per questi motivi è stato annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio; le altre censure sono state assorbite. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. non è stata risolta nel merito.
Norme richiamate
art. 272 c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di cassazione; la censura riguarda la corretta applicazione delle regole di impugnazione e la valutazione temporale delle esigenze cautelari
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in ordine ai motivi di ricorso per cassazione; riguarda i vizi di motivazione e la possibile violazione di norme costituzionali nella motivazione del provvedimento impugnato
art. 13 Cost.
Principio costituzionale della libertà personale invocato dalla difesa per contestare eccessive compressioni della libertà individuale e per richiedere il rispetto del principio di proporzionalità
art. 216 l. fall.
Richiamato per la qualificazione dei reati (bancarotta) e per l'inquadramento normativo delle ipotesi di accusa
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sul contenuto dell'impugnazione in cassazione (individuazione dei motivi), utilizzate per inquadrare le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle esigenze cautelari
art. 299 c.p.p.
Norma che disciplina le istanze di sostituzione della misura cautelare: la difesa aveva chiesto la sostituzione ai sensi di tale articolo e la sua corretta considerazione è stata ritenuta rilevante dalla Corte
art. 603, commi 2 e 3 c.p.p.
Riferimento alle disposizioni sull'impugnazione degli atti del giudice dell'udienza preliminare e sulle modalità di riesame, utilizzate nella discussione sulle modalità di valutazione del giudice delle misure
art. 34 c.p.p.
Articolo richiamato nella prospettata questione di costituzionalità relativa all'incompatibilità del giudice che abbia già deciso in primo grado a partecipare al Tribunale del riesame; la Corte non ha deciso nel merito su tale questione
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per indicare il giudice competente al riesame in caso di rinvio (rinvio al Tribunale di Bari ai sensi di tale articolo)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata per la modalità di svolgimento dell'udienza (misure straordinarie introdotte nel periodo emergenziale), rilevante solo in ordine al rito dell'udienza
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma una misura cautelare deve valutare concretamente la proporzionalità e l'adeguatezza della misura confrontando le esigenze cautelari con la possibilità di misure meno afflittive: se il soggetto è stato già sottoposto a una misura meno gravosa per un periodo significativo senza violazioni, il giudice deve motivare esplicitamente perché tale esperienza non sia sufficiente a escludere o ridurre la misura detentiva
- La mancata considerazione, o la valutazione formale, di elementi oggettivi sopravvenuti (es. osservanza di un obbligo di dimora, stato di salute, esiti istruttori che attenuano il quadro indiziario) costituisce motivo idoneo a determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
- La valutazione del 'periculum libertatis' (rischio di reiterazione) deve ancorarsi a elementi concreti e attuali, non solo a precedenti condotte storiche: la mera rete di relazioni o la residua capacità di influenzare affari non può giustificare automaticamente la misura detentiva senza un'esplicita relazione causale con il rischio di reiterazione
- In sede di impugnazione cautelare il difensore deve documentare e sottolineare la concreta osservanza di misure meno afflittive, produrre memorie e prove delle mutate condizioni e chiedere al giudice di pronunciarsi specificamente su tali elementi; la loro omissione può costituire vizio motivazionale
- Se il giudice non fornisce una motivazione logica e completa che metta a confronto le alternative cautelari e spieghi perché quelle meno afflittive non siano idonee, la decisione è esposta a cassazione e a rinvio per nuovo esame
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