Cassazione Penale, Ordinanza n. 21792/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Il primo motivo contestava la declaratoria di responsabilità penale, ma la censura mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, quindi un riesame non consentito in cassazione. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ma la doglianza è stata ritenuta generica e meramente riproduttiva delle difese già esaminate e disattese in appello, con particolare riferimento alla ritenuta non marginalità del contributo concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione d'appello sulla credibilità del correo e sui riscontri esterni individualizzanti era adeguata e immune da vizi logici. Il secondo motivo è stato dichiarato generico, poiché il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p. era già stato motivatamente escluso in merito, con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la marginalità del contributo concorsuale.
art. 192, comma 2, c.p.p.
In tema di chiamata in correità, i riscontri estrinseci devono essere indipendenti e individualizzanti, ma non devono avere la consistenza di una prova autosufficiente né i requisiti propri degli indizi richiesti per la prova indiziaria.
art. 606 c.p.p.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere richiesta una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- Nella valutazione della chiamata in correità il giudice deve controllare sia la credibilità del dichiarante sia l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, verificando riscontri esterni indipendenti e individualizzanti riferiti anche alla persona dell'imputato.
- I riscontri alla chiamata in correità non devono costituire una prova autosufficiente né possedere i requisiti degli indizi ex art. 192, comma 2, c.p.p.; è sufficiente che abbiano capacità di corroborazione individualizzante.
- La censura sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è inammissibile se formulata in modo generico o meramente riproduttivo delle difese già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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