Ordinanza n. 468/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 novembre 2025, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la sospensione dal servizio taxi per la durata di sessanta giorni e la decurtazione di trenta punti dalla licenza C.P. comma 2, lett. e), del Regolamento Comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio taxi per sessanta giorni e decurtazione di trenta punti dalla licenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di licenza taxi ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, una disposizione dirigenziale comunale del 28 novembre 2025 con cui gli è stata irrogata la sospensione dal servizio taxi per sessanta giorni e la decurtazione di trenta punti dalla licenza, in applicazione del regolamento comunale. Il ricorrente ha denunciato vizi del provvedimento, contestando in particolare la ricostruzione della recidiva, la rilevanza dei precedenti e l'esercizio del potere istruttorio e valutativo dell'Amministrazione.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che, a un sommario esame, il provvedimento non presentasse i vizi denunciati. I precedenti dai quali traeva origine la recidiva risultavano noti o comunque agevolmente evincibili dagli atti del procedimento; inoltre, l'Amministrazione aveva fatto corretto uso del proprio potere istruttorio e valutativo nella considerazione della condotta del ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
art. C.P. comma 2, lett. e), del Regolamento Comunale
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione regolamentare applicata per la sospensione dal servizio taxi e la decurtazione dei punti dalla licenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, il provvedimento impugnato non evidenzi i vizi denunciati e risulti sorretto da una sufficiente ricostruzione dei presupposti fattuali e da un corretto esercizio dei poteri istruttori e valutativi dell'amministrazione.
- La recidiva può essere ritenuta adeguatamente considerata quando i precedenti rilevanti siano conosciuti dal destinatario o comunque agevolmente evincibili dagli atti del procedimento.
- Nell'esercizio del potere sanzionatorio o valutativo relativo alla gestione di un servizio taxi, l'amministrazione dispone di un potere istruttorio e valutativo sulla condotta dell'interessato, il cui esercizio non è censurabile in sede cautelare se non emergono, a un primo esame, specifici vizi.
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