Sentenza n. 4721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. 2715 del 18 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-assenso e titolo unico in autocertificazione relativi all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base nel Comune di Vicenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari controinteressati)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, hanno contestato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l’impugnazione del silenzio-assenso formatosi sull’istanza presentata dall’operatore ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 7 e 21-octies della l. n. 241/1990, sostenendo che la mancata pubblicazione dell’istanza sul portale web impedisse la partecipazione degli interessati e non fosse sanabile mediante la dimostrazione dell’asserita ininfluenza dell’apporto partecipativo. Hanno inoltre denunciato violazione degli artt. 3 e 21-octies della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione. Nel merito, hanno lamentato l’incompletezza dell’istanza e dell’istruttoria, con particolare riguardo alla compatibilità dell’impianto con i vincoli derivanti dal PTCP e dal PAT del Comune di Vicenza posti a tutela della Villa Veneta Trissino Muttoni, dei relativi coni visuali, delle vedute panoramiche e del contesto figurativo. Secondo gli appellanti, la dichiarazione dell’operatore circa la non pertinenza del vincolo era erronea, mancavano relazioni e valutazioni sulla compatibilità paesaggistico-territoriale dell’intervento e non erano state previste misure di mitigazione. Il Comune e l’operatore hanno chiesto il rigetto, sostenendo anche la sopravvenuta carenza di interesse per l’archiviazione del procedimento di autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado. Ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la nota comunale di archiviazione del procedimento di autotutela era stata indirizzata alla sola società e non indicava la motivazione dell’archiviazione; pertanto è stata considerata tamquam non esset. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure di carenza istruttoria, assorbendo le ulteriori doglianze. Ha precisato che il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è una forma di semplificazione della fase decisoria, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e puntuale. Il silenzio-assenso può formarsi anche su un’istanza non conforme alla legge, ove ne ricorrano i presupposti formali, restando possibile l’autotutela e l’impugnazione del controinteressato; tuttavia non può validamente formarsi quando manchi o sia incompleta l’istruttoria necessaria alla valutazione dei presupposti dell’intervento e alla comparazione degli interessi. Nel caso concreto il Comune avrebbe dovuto esaminare la compatibilità del sito con la tutela dei coni figurativi della Villa Trissino Muttoni e valutare le eventuali misure di mitigazione, anche motivando l’eventuale irrilevanza dei vincoli in ragione della distanza dell’impianto. Gli artt. 44 e 46 delle NTA del PTCP e l’art. 22 delle NTA del PAT imponevano una valutazione in ordine alla conservazione dei coni visuali, delle vedute panoramiche, dell’integrità del rapporto tra il bene tutelato e il contesto e alla possibile realizzazione di elementi mitigatori. Il silenzio-assenso è stato quindi annullato, con obbligo del Comune di riesaminare l’istanza. Poiché l’impianto era già stato realizzato, la sentenza ha attribuito alla pronuncia effetti esclusivamente conformativi: il Comune non deve procedere immediatamente alla demolizione, ma deve rieditare il potere adottando una nuova autorizzazione, espressa o tacita, oppure respingendo l’istanza; solo in quest’ultimo caso potrà disporre la demolizione. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori, sono state poste in parti uguali a carico del Comune e dell’operatore.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
comma 5; comma 7; comma 10
Disciplina l’autorizzazione per l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica, la pubblicazione dell’istanza, la conferenza di servizi e il silenzio-assenso. Il silenzio-assenso è una forma di semplificazione decisoria, ma presuppone lo svolgimento di un’istruttoria completa sui requisiti e sugli interessi coinvolti.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La possibile non incidenza dell’omessa pubblicazione non può comunque eludere la necessità di una completa istruttoria quando l’amministrazione dispone di margini di discrezionalità, almeno tecnica, sulla localizzazione e sulle caratteristiche dell’impianto.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato dagli appellanti in relazione alla partecipazione procedimentale e alla mancata pubblicazione dell’istanza.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dagli appellanti in relazione al difetto di motivazione.
art. 44 NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico
Riconosce alle Ville Venete il valore di patrimonio artistico della cultura veneta e individua quelle tutelate o comunque riconosciute di interesse provinciale.
art. 46 NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico
Impone direttive volte alla conservazione dei coni visuali e delle vedute panoramiche e a evitare interventi infrastrutturali o tecnologici incompatibili con la percezione unitaria e l’integrità del complesso monumentale.
art. 22 NTA del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza
Prevede la tutela delle Ville Venete e dei contesti figurativi, inclusa la conservazione dei coni visuali, delle vedute panoramiche, dell’integrità del rapporto tra i beni tutelati e il contesto e la creazione di elementi di mitigazione.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dalla disciplina speciale sulle autorizzazioni per gli impianti di comunicazione elettronica sostituisce il provvedimento espresso nella fase decisoria, ma non sostituisce il procedimento amministrativo né l’istruttoria: l’amministrazione deve comunque accertare in modo completo i presupposti di legge e ponderare gli interessi rilevanti.
- Il silenzio-assenso può produrre effetti anche quando l’istanza sia sostanzialmente non conforme alla legge, purché siano perfezionati i presupposti della fattispecie tacita; restano in tal caso esperibili l’autotutela amministrativa e l’impugnazione giudiziale da parte dei controinteressati.
- Il silenzio-assenso non può validamente formarsi quando l’istruttoria necessaria, compresa la comparazione degli interessi e la valutazione degli elementi tecnici e localizzativi dell’intervento, sia mancata o risulti incompleta.
- In presenza di vincoli urbanistico-territoriali posti a tutela di beni di interesse storico-monumentale e dei relativi contesti figurativi, l’amministrazione deve valutare espressamente la compatibilità dell’impianto, i coni visuali, le vedute panoramiche e le eventuali misure di mitigazione; la mera distanza dal bene tutelato non esonera da tale istruttoria.
- Quando l’opera realizzata in forza di un titolo tacito illegittimo sia già installata, l’annullamento giurisdizionale può produrre effetti conformativi e non demolitori immediati: l’amministrazione deve prima riesercitare il potere secondo le indicazioni del giudicato e solo l’eventuale nuovo diniego può fondare la demolizione.
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