Sentenza n. 4513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da una procedura selettiva per il reclutamento di Vigili del Fuoco, adottato sulla base del giudizio di non idoneità psico-fisica della Commissione medica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale dell’8 ottobre 2021, con il quale era stato escluso dalla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, bandita con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018. L’esclusione era fondata sul verbale della Commissione medica che aveva rilevato esiti di tenovaginalite dei flessori del quarto dito della mano destra, incompleta chiusura della mano, presa palmare parziale, deficit di forza e segni elettromiografici di sofferenza neurogena cronica stabilizzata. Il TAR, dopo una verificazione, aveva respinto il ricorso. In appello, l’interessato ha dedotto la violazione del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, in particolare del punto 14 dell’allegato A, sostenendo che la propria condizione non producesse rilevanti alterazioni funzionali né riducesse la capacità lavorativa. Ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valorizzato il rispetto dei parametri di forza muscolare previsti dal d.P.R. n. 207 del 2015, il superamento delle prove di capacità operativa e il precedente regolare svolgimento delle mansioni di Vigile del Fuoco discontinuo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha chiarito che la procedura prevedeva distinti accertamenti: il superamento della prova di capacità operativa e l’autonomo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Pertanto, non era sufficiente né il superamento della prova operativa né il possesso dei parametri fisici conformi al d.P.R. n. 207 del 2015, essendo necessario anche escludere le infermità e imperfezioni contemplate dall’allegato A al d.m. n. 166 del 2019. La verificazione aveva confermato la diagnosi della Commissione medica, evidenziando incompleta chiusura della mano, presa palmare e deficit di forza, con incidenza importante sull’attività operativa e addestrativa dei Vigili del Fuoco, che richiede una piena e funzionale presa di entrambe le mani per l’uso di scale, corde e altre attrezzature. Tali condizioni rientravano nella previsione del punto 14 dell’allegato A, relativa alle malattie di muscoli, tendini e strutture connesse che producano rilevanti alterazioni funzionali o riducano la capacità di lavoro. La valutazione tecnica dell’Amministrazione è stata ritenuta non irragionevole né illogica; di conseguenza, non sussistevano i presupposti per sostituire in sede giurisdizionale il giudizio dell’organo tecnico competente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017
Individua il quadro legislativo della procedura selettiva per la copertura dei posti nella qualifica di Vigile del Fuoco.
artt. 8 e 9 del bando di concorso
Prevede la distinzione tra prova di capacità operativa e autonomo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
art. 5, comma 2, d.m. n. 163/2008
Disciplina gli accertamenti clinici, strumentali, di laboratorio e attitudinali diretti a verificare i requisiti psico-fisici dei candidati.
art. 1, commi 1 e 4, d.m. n. 166/2019
Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneità ... le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell’allegato A.
Subordina l’ammissione non soltanto al possesso dei parametri fisici previsti dal d.P.R. n. 207 del 2015, ma anche all’assenza delle imperfezioni e infermità stabilizzate elencate nell’allegato A.
punto 14, allegato A, d.m. n. 166/2019
Le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti che producono rilevanti alterazioni funzionali o riducono la capacità di lavoro.
Costituisce causa di non idoneità la patologia muscolo-tendinea che determini una rilevante alterazione funzionale o una riduzione della capacità lavorativa; l’incompleta chiusura della mano e il deficit di forza possono integrare tale presupposto.
art. 3 d.P.R. n. 207/2015
Disciplina i parametri fisici cui devono conformarsi i candidati, ma il loro possesso non esaurisce la verifica dell’idoneità quando ricorrano infermità contemplate dall’allegato A al d.m. n. 166 del 2019.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il superamento della prova di capacità operativa e il possesso dei parametri fisici prescritti costituiscono verifiche autonome rispetto all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali; il superamento delle prime non rende irrilevante l’esito negativo delle seconde.
- La verifica dell’idoneità psico-fisica ai concorsi per Vigili del Fuoco richiede non soltanto il possesso dei parametri fisici previsti dalla normativa generale, ma anche l’assenza delle infermità e imperfezioni stabilizzate elencate nell’allegato A al d.m. n. 166 del 2019.
- Rientrano nella causa di non idoneità prevista dal punto 14 dell’allegato A al d.m. n. 166 del 2019 le patologie muscolo-tendinee che determinino una rilevante alterazione funzionale o riducano la capacità di lavoro; l’incompleta chiusura della mano, la presa palmare incompleta e il deficit di forza possono integrare tali condizioni quando incidano sulle mansioni operative proprie del Corpo.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico competente in materia di idoneità psico-fisica, salvo che la valutazione amministrativa risulti irragionevole, illogica o comunque viziata; la conferma diagnostica derivante da una verificazione costituisce elemento idoneo a sostenere il giudizio di non idoneità.
- Il precedente svolgimento regolare di mansioni operative e il superamento di prove pratiche non escludono, di per sé, la legittimità dell’esclusione quando l’autonomo accertamento sanitario evidenzi una patologia rientrante tra le cause regolamentari di non idoneità.
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