Cassazione Penale, Sentenza n. 9572/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione sostenendo che l'accordo commerciale del 30/06/2015 non aveva determinato alcun depauperamento patrimoniale della Plastomeccanica S.r.l. perché: i beni trasferiti non appartenevano alla fallita ma a societa' terze (es. Microline), la ricorrente non era più amministratrice della fallita al momento dell'accordo ma solo della cessionaria (Plastica & C S.r.l.), la cessione era in realtà un comodato/uso finalizzato alla produzione per conto della fallita (con richiesta di restituzione poi esercitata dalla proprietaria), e inoltre la Corte d'Appello avrebbe errato nella valutazione delle prove decontestualizzando le dichiarazioni del curatore e omettendo elementi a favore della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art.110 c.p., artt.216 comma 1 n.1 e 223 comma 1 r.d. 267/1942). Ha ritenuto che anche beni non di proprietà ma nella disponibilità della fallita (per comodato, leasing o altri rapporti di godimento) rientrino nel patrimonio aziendale e che la perdita del diritto di godimento senza alcuna contropartita costituisca distrazione. Ha inoltre valutato che la cessione dell'intero compendio aziendale senza corrispettivo ha di fatto azzerato la capacità produttiva della fallita, rendendo irrilevante l'asserito obbligo generico della cessionaria di produrre a pagamento per la cedente. Le doglianze relative alla valutazione delle prove sono state ritenute generiche e riservate al giudice del merito. È stata inoltre applicata la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art.110
Richiamato per qualificare la responsabilità in concorso: la ricorrente ha agito unitamente ad altri nel trasferimento distrattivo dell'azienda.
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art.216 comma 1 numero 1
Fondamento del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: la cessione senza corrispettivo di beni nella disponibilità della fallita è stata ritenuta distrazione del patrimonio aziendale.
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art.223 comma 1
Norma sanzionatoria applicata alla fattispecie di bancarotta fraudolenta confermata dalla Corte.
Codice di procedura penale, art.616
Prevede la condanna alle spese per il ricorso in Cassazione rigettato; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez.5, n.36595 del 16/04/2009; Sez.5, n.27410 del 25/05/2022; Sez.5, n.20108 del 17/03/2016; Sez.5, n.44898 del 01/10/2015; Sez.5, n.45044 del 24/10/2022
Confermano il principio secondo cui nel patrimonio della fallita rientrano anche diritti di godimento e beni nella sua disponibilità (comodato, leasing, rapporti fiduciari) e che la sottrazione o perdita di tali diritti senza corrispettivo configura distrazione ai fini della bancarotta fraudolenta.
Massime di principio
- Beni non di proprietà ma nella disponibilità della società fallita (comodato, leasing, affidamento, rapporti fiduciari) possono essere considerati parte del patrimonio aziendale e la loro sottrazione senza corrispettivo può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- La perdita del diritto di godimento di un bene, se provoca un effettivo depauperamento della capacità produttiva o dell'avviamento aziendale e non è compensata, è rilevante penalmente anche se la proprietà resta a terzi.
- Un accordo che formalmente preveda obblighi di produzione o corrispettivi non esclude la configurabilità della distrazione se, nella pratica, l'operazione determina il trasferimento sostanziale dell'azienda senza contropartita.
- La qualifica soggettiva (es. ruolo di amministratore nella cedente o nella cessionaria) non esclude la responsabilità quando risulti la consapevolezza e il controllo materiale sull'operazione e sul depauperamento della fallita.
- La valutazione delle dichiarazioni del curatore e degli altri mezzi di prova è rimessa al giudice del merito; per impugnazioni in Cassazione occorrono censure specifiche su contraddizioni, omissioni o illogicità manifeste per ottenere riforma.
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