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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13081/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del G.i.p. del 14/07/2023 che, investito della richiesta di decreto penale di condanna per il reato continuato ex art. 30, comma 1, lett. b), l. 157/1992, ha dichiarato la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente deduce che il G.i.p. non poteva prosciogliere senza contraddittorio (atto monitorio richiesto dall'accusa) e avrebbe dovuto invece restituire gli atti al pubblico ministero affinché valutasse l'archiviazione per particolare tenuità, come indicato da Cass. Sez. U. n. 20569/2018; chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti al Tribunale di Pavia.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, pur fosse illegittima la sentenza del G.i.p. perché ha precluso all'imputato il contraddittorio (nullità di ordine generale ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), il ricorso del Procuratore è inammissibile per mancanza di concreto interesse all'impugnazione. La Corte ha infatti osservato che il pubblico ministero, pur legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento, deve allegare un interesse concreto e attuale a perseguire l'impugnazione quando deduce violazioni processuali a tutela del diritto al contraddittorio dell'imputato; l'interesse invocato dal Procuratore era teorico e non dimostrato. Non essendo state dedotte violazioni della legge sostanziale o un vizio di motivazione che potesse produrre un risultato pratico favorevole, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza la sentenza impugnata non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità per il giudice, investito della richiesta di decreto penale, di pronunciare decisioni nel merito; la Corte ricorda che il proscioglimento ex art. 129 emesso senza contraddittorio può essere illegittimo se giustificato con la particolare tenuità del fatto quando il rito monitorio esclude il confronto preventivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede il contraddittorio perché implica accertamenti sul fatto, sulla illiceità e sulla riferibilità all'imputato.

  • art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'atto del giudice nel rito monitorio; la sentenza del G.i.p. è un esercizio previsto da questa norma, ma la Corte ha ritenuto l'adozione del proscioglimento per tenuità senza contraddittorio illegittima.

  • artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.

    Norme sulla nullità: la Corte ha qualificato la sentenza come affetta da nullità di ordine generale (regime intermedio) per la preclusione del diritto al contraddittorio.

  • art. 608, comma 2, cod. proc. pen.

    Attribuisce al Procuratore della Repubblica la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento; la Corte riconosce la legittimazione, ma sottolinea il limite dell'interesse concreto all'impugnazione.

  • art. 568, comma 4 e 4-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione e la specifica previsione che il pubblico ministero può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione; la Corte richiama che il P.M. deve allegare l'interesse dell'imputato quando non è evidente.

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di garanzia del contraddittorio nella fase di archiviazione; usata per argomentare che l'applicazione dell'art. 131-bis richiede contraddittorio anche nella fase decisionale del giudice.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella motivazione; contestualizzata rispetto ai poteri del giudice e alle impugnazioni (citata a supporto degli argomenti processuali).

  • d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, art. 3 lett. f)

    Riferimento regolamentare al casellario giudiziale; citato nel ricorso ma non centrale nella decisione sulla inammissibilità per mancanza di interesse concreto.

  • Sez. U. n. 20569/2018 (Ksouri)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che il G.i.p., investito di richiesta di decreto penale, può restituire gli atti al P.M. perché valuti l'archiviazione per particolare tenuità; le Sezioni unite hanno precisato che la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede contraddittorio e che il giudice non dovrebbe prosciogliere inaudita altera parte nel rito monitorio.

  • Sez. 3, n. 17419/2023 (Bonfiglio) e altra giurisprudenza richiamata

    Decisioni citate dalla Corte per chiarire che la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. è inappellabile ma impugnabile in cassazione; e per richiamare l'orientamento secondo cui il P.M. deve dimostrare interesse concreto all'impugnazione.

Massime di principio

  • Se il P.M. chiede l'emissione di un decreto penale di condanna e il giudice ritiene sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità, l'applicazione dell'art. 131-bis richiede il contraddittorio: il G.i.p. non dovrebbe prosciogliere inaudita altera parte senza aver garantito tale confronto.
  • Le Sezioni unite ammettono che il G.i.p. può restituire gli atti al P.M. perché valuti l'archiviazione per tenuità; tale scelta non è abnorme né invade indebitamente le competenze dell'accusa.
  • Il Procuratore della Repubblica è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di proscioglimento, ma l'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale (art. 568 c.p.p.), non la sola declaratoria astratta di illegittimità procedurale a tutela del diritto al contraddittorio dell'imputato.
  • Se il P.M. intende impugnare per violazione procedurale che tutela diritti dell'imputato, deve allegare specificamente quale interesse concreto dell'imputato sarebbe soddisfatto dall'annullamento (o dedurre violazioni di legge sostanziale o vizio di motivazione) altrimenti il ricorso risulterà inammissibile.
  • Per la difesa: la violazione del diritto al contraddittorio è causa di illegittimità della pronuncia di proscioglimento inaudita altera parte; ma la rimozione di tale illegittimità tramite ricorso del P.M. richiede che il P.M. dimostri interesse concreto a riaprire il procedimento.

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