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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/62

Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, che individua i prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i limiti massimi di residui di antiparassitari. La revisione introduce precisazioni terminologiche, nuovi sottogruppi e nuove note esplicative, oltre a disciplinare alcuni casi particolari, come miele, soia e zenzero. La misura è stata adottata dopo consultazione dei partner commerciali tramite l’OMC ed è immediatamente rilevante per gli operatori alimentari e i laboratori di controllo.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 sui prodotti di origine vegetale e animale soggetti a livelli massimi di residui di antiparassitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, definendo in modo più preciso i prodotti interessati, i sinonimi, i nomi scientifici e la parte del prodotto cui si applicano gli LMR. Riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; per evitare interferenze con il programma nazionale pluriennale di monitoraggio dei residui, si applica dal 1o gennaio 2018 pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono espressamente escluse, finché non siano individuati e elencati in modo distinto, alcune categorie come i prodotti destinati esclusivamente ai mangimi, i prodotti ittici, i prodotti alimentari trasformati e, per il miele, gli altri prodotti dell’apicoltura non specificamente elencati.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione modifica il sistema di classificazione dei prodotti ai fini dei livelli massimi di residui di antiparassitari previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento nasce dall’esigenza di rendere più chiara e completa l’identificazione dei prodotti soggetti agli LMR, evitando ambiguità nella lettura dell’allegato I e assicurando coerenza applicativa tra Stati membri, operatori e autorità di controllo.

Finalità della revisione

I considerando spiegano che l’allegato I deve fornire non solo l’elenco dei prodotti, ma anche informazioni supplementari sui sinonimi, sui nomi scientifici e sulla parte del prodotto cui gli LMR si applicano. La Commissione interviene inoltre per riformulare una nota a piè di pagina ritenuta ambigua, aggiungere nuove note esplicative, chiarire il trattamento del miele rispetto agli altri prodotti dell’apicoltura e aggiornare la classificazione di alcuni prodotti, inserendo anche un periodo transitorio per la soia.

Ambito materiale della disciplina

L’allegato I sostituito contiene un elenco molto dettagliato di prodotti di origine vegetale e animale ricompresi nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. La parte A elenca le categorie principali: frutta, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni di erbe/carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri; sono inoltre menzionati, con indicazione di non applicabilità in assenza di una disciplina specifica, alcuni gruppi come prodotti di origine animale diversi da quelli terrestri, pesci e altri prodotti acquatici, prodotti destinati esclusivamente ai mangimi e prodotti alimentari trasformati.

Parte A: prodotti soggetti agli LMR

Per ciascun gruppo della parte A l’allegato indica il prodotto principale, gli eventuali sottogruppi e, quando rilevante, la parte del prodotto alla quale gli LMR si applicano. Per esempio, per molti frutti e ortaggi viene specificato se il riferimento sia l’intero prodotto, il prodotto intero previa rimozione del peduncolo, della buccia, dei detriti terrosi o di altre parti non pertinenti. Anche per i prodotti di origine animale sono previste indicazioni specifiche: il latte è riferito al latte crudo con tenore di materia grassa del 4 %, le uova sono considerate con riferimento al prodotto intero previa rimozione del guscio e con regole di adeguamento per i residui liposolubili.

Parte B: altri prodotti ai quali si applicano gli stessi LMR

La parte B amplia e dettaglia il sistema tramite rinvii tra prodotti affini. Molti ibridi, varietà e specie correlate sono associati al prodotto principale del gruppo o del sottogruppo della parte A, in modo da applicare gli stessi LMR. Ciò avviene, ad esempio, per numerosi agrumi, varietà di frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, specie di cavoli, legumi, spezie e prodotti di origine animale. La parte B è quindi essenziale per evitare dubbi sulla classificazione di prodotti commercialmente rilevanti ma non espressamente indicati nella parte A.

Note a piè di pagina e chiarimenti interpretativi

Le note dell’allegato hanno funzione sostanziale. Alcune definiscono il significato di "altri" all’interno di ciascun gruppo; altre precisano che i semi sono da intendersi come grani interi compresa la crusca. Per le specie nelle quali la rimozione dei tegumenti non è completamente possibile, la parte soggetta agli LMR è definita come "seme con (tracce di) tegumenti rimanenti". Per il latte e le uova sono fornite regole di calcolo dei valori in funzione della materia grassa e della natura liposolubile del residuo.

Miele e altri prodotti dell’apicoltura

Il regolamento chiarisce che al codice 1040000, dedicato al miele e agli altri prodotti dell’apicoltura, non si applicano LMR agli altri prodotti apistici finché essi non siano singolarmente individuati ed elencati. La nota esplicativa ribadisce quindi l’assenza di una disciplina automatica estesa a tutti i prodotti dell’alveare.

Prodotti esclusi in assenza di LMR specifici

Per talune categorie la norma conferma che nessun LMR è applicabile fino a quando i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati nella categoria specifica. Questa impostazione vale, in particolare, per i prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi, per i prodotti ittici e acquatici e per i prodotti alimentari trasformati, per i quali è richiamato anche l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regime transitorio sulla soia e decorrenze specifiche

La nuova nota transitoria introduce un differimento al 1o gennaio 2020 per la classificazione modificata del prodotto "soia", così da lasciare agli operatori un tempo ragionevole di adeguamento. La stessa data è rilevante anche per la nota che esclude la soia da un determinato rinvio nella parte dei legumi secchi. Sempre dal 1o gennaio 2020 si applicano le regole speciali per lo zenzero e per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, con rinvio ai valori fissati per le corrispondenti radici nella categoria degli ortaggi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce un doppio regime temporale: entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e applicazione dal 1o gennaio 2018. La scelta risponde all’esigenza di non interferire con il programma pluriennale nazionale di monitoraggio dei residui basato sugli anni civili. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. Ne deriva una nuova classificazione dei prodotti soggetti agli LMR, con elenco dettagliato per categorie, gruppi e sottogruppi, indicazione dei nomi scientifici e della parte del prodotto rilevante ai fini del residuo.

Precisazioni su gruppi, sottogruppi e prodotti inclusi

L’allegato ridefinisce in modo molto ampio i prodotti vegetali e animali ricompresi, includendo frutta, ortaggi, legumi, semi, cereali, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri. Per molti gruppi sono indicate la parte del prodotto soggetta agli LMR e, nella parte B, i prodotti analoghi o correlati ai quali si applicano gli stessi livelli massimi.

Note esplicative su parte del prodotto e ambiguità interpretative

Sono riformulate e integrate le note a piè di pagina per chiarire la parte del prodotto cui si applicano gli LMR e ridurre ambiguità interpretative. In particolare, vengono precisate le definizioni di semi, latte e uova ai fini dell’applicazione degli LMR, nonché il trattamento di prodotti trasformati o con caratteristiche specifiche.

Disciplina del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura

La nuova nota relativa al codice 1040000 chiarisce che gli LMR del miele non si applicano agli altri prodotti dell’apicoltura fino a quando tali prodotti non siano individuati ed elencati espressamente nel gruppo.

Aggiornamento della parte B con nuovi prodotti e sottogruppi

La parte B inserisce ulteriori prodotti e ibridi nei rispettivi gruppi della parte A, al fine di farli rientrare negli stessi LMR dei prodotti principali o dei sottogruppi di riferimento. Sono inoltre soppresse alcune note a piè di pagina scadute e introdotte nuove note di collegamento tra prodotti affini.

Regime transitorio per la soia

È inserita una nuova nota transitoria per il prodotto "soia", con applicazione differita della classificazione modificata al 1o gennaio 2020, per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni. La nota 13 precisa inoltre che la formula "ad eccezione della soia" si applica dal 1o gennaio 2020.

Regole specifiche per zenzero e barbaforte/rafano/cren

Le note 10 e 11 stabiliscono che, dal 1o gennaio 2020, per lo zenzero nel gruppo delle spezie si applica il livello massimo di residui fissato per le radici di zenzero nella categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione (essiccatura). Per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, il livello massimo applicabile è quello previsto per lo stesso prodotto nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, anch’esso con adeguamento legato all’essiccatura.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi dal 1o gennaio 2018 per non interferire con la raccolta dei campioni del programma pluriennale nazionale di monitoraggio dei residui. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareresidui di antiparassitarialimentazione animalecommercio

Testo integrale

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