Regolamento (UE) 2018/69
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/69 della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la cancellazione della registrazione dell’IGP «Carne de Morucha de Salamanca» dal registro UE delle denominazioni protette. La decisione è adottata su richiesta della Spagna, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il provvedimento segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Cancellazione della registrazione dell’IGP «Carne de Morucha de Salamanca» dal registro UE delle indicazioni geografiche protette.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione protetta «Carne de Morucha de Salamanca», iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura riguarda l’ordinamento dell’Unione e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; non introduce obblighi generali per altri prodotti o operatori diversi da quelli eventualmente collegati alla denominazione cancellata.
Cancellazione dell’IGP «Carne de Morucha de Salamanca»
Il regolamento dà attuazione alla cancellazione della registrazione di una indicazione geografica protetta già iscritta nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura è adottata dalla Commissione nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, seguendo la procedura prevista per le cancellazioni e tenendo conto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna.
Base giuridica e quadro procedurale
La Commissione richiama l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come fondamento della cancellazione della registrazione. Il considerando 1 precisa che la procedura di cui agli articoli 49-52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica, mutatis mutandis, anche alle cancellazioni, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
In base al considerando 2, la domanda della Spagna relativa alla cancellazione dell’IGP «Carne de Morucha de Salamanca» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, letto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
Mancanza di opposizioni
Il considerando 3 chiarisce che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Dispositivo
L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che la registrazione della denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» come IGP è cancellata.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce, inoltre, che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedimento applicabile
La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La cancellazione segue, mutatis mutandis, la procedura di cui agli articoli 49-52 del medesimo regolamento, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014. La misura è adottata secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Esito della domanda di cancellazione
La Spagna ha presentato la domanda di cancellazione della registrazione dell’IGP «Carne de Morucha de Salamanca», che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione deve essere cancellata dal registro.
Cancellazione della denominazione
L’articolo 1 dispone la cancellazione della registrazione della denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» come IGP dal registro delle DOP e IGP.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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