Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/74

Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati, modificando l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'intervento consente l'uso di E 338-452 nelle sole preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti per le quali è stata riconosciuta una necessità tecnica. La Commissione ha ritenuto che l'estensione non abbia effetti sulla salute umana e, pertanto, non ha richiesto il parere dell'EFSA.

Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l'uso di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, entro condizioni specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o impiegano additivi alimentari nelle preparazioni di carni ricadenti nella categoria 08.2 dell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. In particolare riguarda le preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, oppure di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, usate pure o miste, anche affettate e/o macinate, destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare e poi consumate dal consumatore finale. Non introduce un ambito territoriale speciale: è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dell'autorizzazione di E 338-452 nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali

Il regolamento interviene sull'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l'elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego. L'obiettivo è estendere l'uso di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) a specifiche preparazioni congelate di carni su spiedi verticali, riconosciute come casi di necessità tecnica.

Contesto normativo e presupposti della modifica

La Commissione richiama la procedura uniforme di aggiornamento dell'elenco prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. La domanda di autorizzazione è stata presentata il 28 agosto 2015 e successivamente resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento.

Il considerando tecnico evidenzia che i fosfati svolgono una funzione essenziale nella lavorazione di queste preparazioni: favoriscono l'estrazione e la parziale scissione delle proteine della carne, permettono la formazione di una pellicola proteica attorno agli spiedi verticali, compattano i pezzi di carne e contribuiscono all'omogeneità di congelazione e cottura. Inoltre, aiutano a mantenere la succosità durante lo scongelamento e la stabilità del prodotto.

Valutazione di sicurezza e ruolo dell'EFSA

La Commissione ricorda che la sicurezza dei fosfati era già stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che aveva fissato una dose massima tollerabile giornaliera pari a 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo. Poiché i fosfati sono già autorizzati in un'ampia gamma di alimenti, la Commissione ritiene che l'estensione d'uso alle sole preparazioni congelate di carni su spiedi verticali non determini un impatto significativo sull'esposizione complessiva.

Per tale ragione, l'aggiornamento è considerato privo di effetti sulla salute umana e non si è ritenuto necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II secondo quanto stabilito nell'allegato del regolamento. Nell'allegato, nella parte E relativa alla categoria di alimenti 08.2 "Preparations of meat", la voce E 338-452 è sostituita.

La nuova formulazione consente l'uso degli additivi indicati entro il limite di 5 000, per una lista di prodotti specifici che comprende, tra gli altri:

  • breakfast sausages;
  • prosciutto di Natale finlandese salato;
  • burger meat con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne;
  • Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása;
  • preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, oppure di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, usate pure o miste, anche affettate e/o macinate, e destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare e successivamente consumate dal consumatore finale.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all'allegato del regolamento, aggiornando l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d'uso.

Condizioni d'uso di E 338-452

Nella categoria di alimenti 08.2 "Preparazioni di carne" l'entrata relativa ad acido fosforico, fosfati, di-, tri- e polifosfati (E 338-452) è sostituita. La nuova formulazione consente l'uso, entro il limite quantitativo di 5 000, per specifiche preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, oltre ad alcuni altri prodotti elencati nel testo dell'allegato.

Giustificazione tecnica e sanitaria

I considerando precisano che i fosfati sono indispensabili per l'estrazione e la parziale scissione delle proteine della carne, per la formazione di una pellicola proteica sugli spiedi verticali e per garantire omogeneità di congelazione e cottura, succosità allo scongelamento e stabilità del prodotto. La Commissione richiama la precedente valutazione scientifica che fissa una dose massima tollerabile giornaliera di 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo e conclude che l'estensione d'uso non incide in modo significativo sull'esposizione complessiva.

Procedura di aggiornamento dell'elenco UE

L'aggiornamento dell'allegato II avviene secondo la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008. La domanda di autorizzazione è stata presentata il 28 agosto 2015 e resa accessibile agli Stati membri; la Commissione richiama l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 e chiarisce che, trattandosi di aggiornamento senza effetto sulla salute umana, non era necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentarediritto alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.