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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/78

Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di quattro sostanze attive nei prodotti alimentari e mangimi, intervenendo sugli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono i pareri motivati dell'EFSA, tengono conto dell'assenza di rischi per i consumatori e, per alcuni prodotti, fissano i residui al livello di determinazione analitica. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per i prodotti già ottenuti prima dell'8 agosto 2018 e termini specifici per il riesame di alcune situazioni informative incomplete.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, agli Stati membri e, per effetto delle norme sugli LMR, ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i residui di 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in specifiche categorie di prodotti vegetali e animali; per alcuni prodotti sono fissati LMR al limite di determinazione analitica, per altri sono mantenuti, aumentati o ridotti i livelli esistenti. Sono previste esclusioni/limitazioni temporali: i prodotti ottenuti conformemente alla normativa previgente prima dell'8 agosto 2018 restano disciplinati dalla versione precedente del regolamento n. 396/2005; alcune informazioni mancanti sul lufenurone dovranno essere riesaminate entro due anni dalla pubblicazione, mentre per taluni dati mancanti relativi ad albicocche, pesche e metodi di analisi è indicata la scadenza del 19 marzo 2020.

Modifica dei livelli massimi di residui per 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per quattro sostanze attive. La finalità, espressamente richiamata nei considerando, è adeguare i limiti ai pareri motivati dell'EFSA, alle esigenze di tutela dei consumatori e ai dati tecnici disponibili, tenendo conto anche delle consultazioni internazionali in sede OMC e delle osservazioni dei partner commerciali.

Ambito normativo e base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento riguarda i residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica direttamente i valori tabellari contenuti negli allegati applicabili a specifiche categorie merceologiche.

2-fenilfenolo

Per il 2-fenilfenolo, i LMR erano già presenti nell'allegato II. Dalla revisione EFSA richiamata nei considerando emerge la proposta di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e di ridurre alcuni LMR per tessuti e latte di animali da reddito; al contempo, per gli agrumi e per le pere la Commissione ritiene opportuno confermare o allineare i limiti in assenza di rischio per i consumatori. Nell'allegato, il nuovo quadro prevede in particolare:

  • 10 mg/kg per gli agrumi;
  • 20 mg/kg per le pere;
  • valori al limite di determinazione analitica, pari a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda della matrice, per numerose altre categorie vegetali e animali.

Bensulfuron-metile

Per il bensulfuron-metile, che non aveva ancora LMR fissati in precedenza, l'EFSA aveva raccomandato di aumentare o mantenere i limiti esistenti. Il regolamento introduce dunque una serie di LMR nell'allegato II, con impostazione prevalentemente prudenziale e tecnica:

  • per molte categorie il limite è fissato a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg;
  • per le pomacee è previsto 0,15 mg/kg;
  • per albicocche e pesche 0,2 mg/kg;
  • per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine e alcune altre matrici vegetali sono previsti valori specifici, fino a 0,8 mg/kg per i peperoni;
  • per i prodotti di origine animale sono previsti valori differenziati, tra cui 0,03 mg/kg per il muscolo di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d'allevamento, 0,7 mg/kg per il tessuto adiposo e le frattaglie commestibili di tali specie, nonché 0,04 mg/kg per fegato e reni;
  • il latte è fissato a 0,01 mg/kg e le uova a 0,01 mg/kg, con alcune eccezioni e differenze per il pollame.

Dimetaclor

Per il dimetaclor, i LMR precedenti erano collocati nell'allegato III, parte A; il regolamento li trasporta e li aggiorna nell'allegato II, sopprimendo poi le corrispondenti colonne nell'allegato III. Anche in questo caso la struttura prevalente è quella del limite di determinazione analitica, con specifiche variazioni per talune matrici:

  • 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg per numerose categorie vegetali;
  • 0,1 mg/kg per il latte;
  • valori specifici per alcuni tessuti animali, inclusi muscolo, grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili.

Lufenurone

Per il lufenurone, anch'esso in precedenza collocato nell'allegato III, la Commissione recepisce il parere EFSA che proponeva una revisione ampia della definizione del residuo e una riduzione di numerosi LMR. Nell'allegato II vengono fissati o confermati valori specifici per frutta, ortaggi, spezie e prodotti di origine animale; contestualmente sono soppresse le voci corrispondenti nell'allegato III. Il regolamento segnala inoltre che per albicocche, pesche e per alcuni metodi di analisi mancano informazioni, e stabilisce che tali elementi saranno considerati nel riesame se forniti entro il 19 marzo 2020; in mancanza, la Commissione terrà conto dell'assenza delle informazioni stesse.

Note tecniche e criteri di determinazione

Il testo contiene diverse note tecniche di rilievo per l'applicazione pratica. Il simbolo (*1) e (*2) indica il limite di determinazione analitica. Per il barbaforte/rafano/cren è chiarito che il limite applicabile nel gruppo delle spezie coincide con quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il lufenurone è specificato che il valore si riferisce a qualsiasi percentuale di isomeri costituenti.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Per evitare interruzioni nelle condizioni di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento prevede una disciplina transitoria: il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti conformemente alla normativa precedente prima dell'8 agosto 2018. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'8 agosto 2018. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'allegato del regolamento. In allegato sono aggiornati i LMR per 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone, con sostituzione e inserimento di tabelle specifiche per prodotto e categoria.

Aggiornamento dei LMR per 2-fenilfenolo

Per il 2-fenilfenolo viene sostituita la colonna dell'allegato II. Tra gli aggiornamenti principali figurano un LMR di 10 mg/kg per gli agrumi, 20 mg/kg per le pere, mentre per molte altre categorie di prodotti il limite è fissato al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg; per talune matrici animali il limite è pari a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda del prodotto.

Aggiornamento dei LMR per bensulfuron-metile

Per il bensulfuron-metile sono aggiunte colonne specifiche nell'allegato II. Molti prodotti hanno LMR pari al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg; sono previste soglie differenti per alcune categorie, ad esempio 0,15 mg/kg per le pomacee, 0,2 mg/kg per albicocche e pesche, 0,4 mg/kg per pomodori e alcuni frutti/ortaggi, 0,8 mg/kg per i peperoni, e valori specifici per alcuni tessuti animali e latte.

Aggiornamento dei LMR per dimetaclor

Per il dimetaclor sono aggiunte colonne specifiche nell'allegato II e, successivamente, le relative colonne nell'allegato III sono soppresse. In diversi casi il regolamento fissa LMR al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg; per alcune matrici vegetali e animali sono indicati livelli specifici, come 0,1 mg/kg per il latte e valori differenziati per carni, grassi, fegati e reni.

Aggiornamento dei LMR per lufenurone

Per il lufenurone sono aggiunte colonne specifiche nell'allegato II e le relative colonne nell'allegato III sono soppresse. Il regolamento riduce o mantiene vari LMR per frutta, ortaggi e prodotti di origine animale; per alcune matrici, tra cui albicocche e pesche, è richiamata l'assenza di talune informazioni sulle sperimentazioni sui residui, con riesame condizionato alla loro presentazione entro il 19 marzo 2020.

Riferimenti alla definizione del residuo e note tecniche

Per 2-fenilfenolo e lufenurone è richiamata la definizione del residuo applicabile; per il lufenurone è specificato che il dato riguarda qualsiasi percentuale di isomeri costituenti. Per il barbaforte/rafano/cren è previsto che il LMR nel gruppo spezie corrisponda a quello fissato nella categoria ortaggi, tenendo conto della trasformazione per essiccatura ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Le note (*1) e (*2) indicano che il valore corrisponde al limite di determinazione analitica.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima dell'8 agosto 2018. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dall'8 agosto 2018.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio alimentaremangimi

Testo integrale

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