Regolamento (UE) 2018/73
Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei residui dei composti del mercurio nel regolamento (CE) n. 396/2005, sostituendo i precedenti valori di riferimento con nuovi livelli massimi di residui per numerosi prodotti vegetali e animali. La modifica si fonda sui dati di monitoraggio e sul parere scientifico EFSA, assumendo che la presenza di mercurio sia in larga parte dovuta a contaminazione ambientale e non più all’uso di prodotti fitosanitari, vietati da tempo. Per alcuni prodotti i nuovi LMR sono fissati in via provvisoria e dovranno essere riesaminati entro dieci anni dalla pubblicazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, alle autorità competenti degli Stati membri e, in pratica, ai prodotti alimentari e di origine animale/vegetale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui livelli massimi di residui dei composti del mercurio nei prodotti specificamente indicati nell’allegato, sostituendo o eliminando i precedenti valori di base; restano esclusi i prodotti non ricompresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e, per i prodotti non elencati, continuano ad applicarsi le regole generali del regolamento 396/2005. Il regolamento è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione – livelli massimi di residui dei composti del mercurio
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) dei composti del mercurio in o su determinati prodotti alimentari e di origine animale. La revisione si inserisce nel quadro della disciplina UE sui residui di antiparassitari, ma prende atto che i composti del mercurio non sono più utilizzati come prodotti fitosanitari nell’Unione da molti anni e che la presenza rilevata negli alimenti è da ricondurre prevalentemente a contaminazione ambientale.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama, da un lato, il divieto già introdotto dalla direttiva 79/117/CEE per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio e, dall’altro, i dati di monitoraggio e le informazioni ricevute da operatori e Stati membri, che mostrano residui superiori al precedente limite di determinazione in vari prodotti. È inoltre richiamato il parere scientifico dell’EFSA (gruppo CONTAM) su mercurio e metilmercurio negli alimenti. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene che i nuovi valori siano compatibili con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e che non vi siano rischi per la salute dei consumatori, dato il basso contributo complessivo all’esposizione alimentare.
Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. La modifica più rilevante consiste nella soppressione, nell’allegato II, della colonna relativa ai composti del mercurio e nell’inserimento, nell’allegato III, parte A, di una nuova colonna dedicata a tali composti, espressi come mercurio.
Nuovi livelli massimi di residui
Il nuovo quadro dell’allegato fissa numerosi LMR per gruppi di prodotti vegetali e animali. In molti casi resta applicato il limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg, mentre per alcuni prodotti sono indicati valori più elevati o specifici. Tra i principali:
- 0,02 mg/kg per frutta a guscio, semi oleaginosi, tè, chicchi di caffè, semi di cacao e varie altre categorie;
- 0,03 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili;
- 0,05 mg/kg per funghi coltivati;
- 0,5 mg/kg per funghi selvatici;
- 0,9 mg/kg per i porcini;
- valori differenziati per alcune spezie, con 0,05 mg/kg per zenzero, noce moscata, macis e curcuma;
- 0,04 mg/kg per la carne di anatra;
- 0,10 mg/kg per le frattaglie di cinghiale. Per i prodotti di origine animale terrestri sono previsti valori generalmente pari a 0,01 mg/kg per muscolo e tessuto adiposo e 0,02 mg/kg per fegato, rene e altre frattaglie commestibili, oltre a 0,01 mg/kg per latte e 0,01 mg/kg per miele e altri prodotti dell’apicoltura.
Regole speciali e note applicative
L’allegato contiene note che precisano la natura dei residui, qualificati come dovuti a contaminazione ambientale. Per alcune categorie, al momento del riesame dell’LMR la Commissione dovrà tener conto delle informazioni disponibili entro dieci anni dalla pubblicazione del regolamento. È altresì precisato che, per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, il LMR applicabile è quello fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, considerando il residuo derivante dalla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. In particolare, nell’allegato II la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa, mentre nell’allegato III, parte A, viene inserita la nuova colonna con i livelli massimi di residui per i composti del mercurio (espressi come mercurio).
Nuovi LMR per prodotti vegetali e animali
L’allegato stabilisce nuovi LMR per un’ampia gamma di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, funghi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, spezie e prodotti di origine animale. Molti prodotti mantengono il limite di determinazione analitica pari a 0,01 mg/kg; per alcune categorie sono fissati valori specifici, ad esempio 0,02 mg/kg per frutta a guscio e semi oleaginosi, 0,03 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili, 0,05 mg/kg per funghi coltivati, 0,5 mg/kg per funghi selvatici e 0,01-0,02 mg/kg per vari tessuti di animali terrestri d’allevamento, latte e miele.
LMR specifici e deroghe puntuali
Sono previsti LMR particolari per singoli prodotti o sotto-categorie: 0,9 mg/kg per i porcini; 0,05 mg/kg per zenzero, curcuma, noce moscata e macis; 0,04 mg/kg per la carne di anatra; 0,10 mg/kg per le frattaglie di cinghiale. Per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie si applica il valore fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto del tenore di residui derivante dalla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
LMR provvisori e riesame entro dieci anni
Per i prodotti elencati nel considerando 7 gli LMR sono fissati in via provvisoria nell’allegato III. Tali valori dovranno essere riveduti dalla Commissione, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro dieci anni dalla pubblicazione del regolamento. Le note dell’allegato ribadiscono che, al momento del riesame, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro tale termine.
Base scientifica e motivazione delle modifiche
La Commissione richiama i dati di monitoraggio forniti dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri, nonché il parere scientifico dell’EFSA (gruppo CONTAM) sul mercurio e metilmercurio negli alimenti. Le modifiche sono considerate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, poiché l’esposizione alimentare complessiva è ritenuta ridotta e non emergono rischi per la salute dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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