Sentenza del 25/01/2019 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massime n. 162/2019 - TRIBUTI LOCALI - CONTRIBUTI CONSORTILI - Piano di classifica approvato dalla regione competente - Inversione dell'onere della prova - Necessità per il consorziato di provare l'assenza di benefici derivanti ai beni di sua proprietà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato un avviso di pagamento di euro 55.651,43 relativo a contributi consortili di bonifica per gli anni 2012-2017. Ha sostenuto la cessata efficacia o l'inadeguatezza del piano di classifica, la mancata dimostrazione dell'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, l'assenza di benefici concreti, diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio e il difetto di motivazione dell'atto. In particolare, ha prodotto una relazione tecnica che rilevava l'assenza, nelle aree interessate, di opere di bonifica o infrastrutturali riconducibili al Consorzio.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo provata l'assenza di benefici e di interventi di miglioramento nella zona. Il Consorzio ha impugnato la decisione, evidenziando la contraddittorietà della motivazione e l'errata ripartizione dell'onere della prova. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, una volta approvati il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, e non essendo stata contestata specificamente la legittimità o l'inesattezza di tali atti, il Consorzio non deve provare ulteriormente il beneficio per ciascun immobile. Spettava invece alla contribuente dimostrare l'assenza di qualsiasi vantaggio. La relazione tecnica, limitata a constatare l'assenza di opere nelle aree direttamente interessate, non è stata ritenuta sufficiente, poiché il beneficio può derivare anche da opere situate in fondi o Comuni diversi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Regio decreto n. 215 del 1933, art. 10
Il presupposto impositivo è collegato all'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e al conseguimento o alla conseguibilità del vantaggio.
L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, secondo il piano approvato, fonda la pretesa contributiva e determina, salvo contestazioni specifiche, una presunzione di legittimità del contributo.
Codice civile, art. 2697
Colui che intende far valere un diritto è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La regola ordinaria dell'onere della prova opera nuovamente quando il contribuente contesta specificamente la legittimità, il contenuto o la corrispondenza del piano di classifica e di riparto rispetto alla pretesa contributiva.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 8960/1996
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e tradursi in una qualità del fondo.
Il beneficio rilevante non è il vantaggio generale per la collettività, ma un incremento o miglioramento fondiario causalmente riferibile alle opere di bonifica.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 968/1998
La ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza esonera dall'onere della prova del beneficio ricavato.
L'approvazione del perimetro trasferisce sul consorziato l'onere di provare l'assenza del beneficio, purché il piano e la sua applicazione non siano contestati in modo specifico.
Cassazione, n. 9099/2012
L'approvazione del perimetro di contribuenza comporta l'esonero per l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio.
Il contribuente deve contestare specificamente il vantaggio previsto dal piano, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 26009/2008; n. 26010/2008; n. 26012/2008; n. 11722/2010
È onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento o il suo contenuto.
In assenza di una contestazione specifica del piano di classifica o della sua applicazione, non grava sul Consorzio alcun ulteriore onere probatorio rispetto alla produzione del titolo amministrativo e dell'atto impositivo.
Cassazione, n. 18464/2016
Quando viene meno il presupposto della presunzione di legittimità, ritorna in vigore la disciplina ordinaria dell'art. 2697 c.c.
Se il contribuente contesta puntualmente la legittimità o l'esattezza del piano e del riparto, il Consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa secondo le regole ordinarie.
Massime di principio
- Nei contributi consortili di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e il riferimento a un piano di classifica approvato fanno presumere la legittimità della pretesa e spostano sul contribuente l'onere della prova contraria.
- Non è sufficiente affermare genericamente che il Consorzio non ha eseguito opere nelle immediate vicinanze o che gli impianti non sono stati manutenzionati: occorre dimostrare in modo specifico che l'immobile non ha ricevuto e non può ricevere alcun beneficio diretto e fondiario.
- Il beneficio può derivare anche da opere localizzate in altri fondi o Comuni, se producono effetti sull'immobile soggetto al contributo; pertanto l'assenza di opere visibili sul fondo non esclude automaticamente l'obbligo contributivo.
- Per contestare efficacemente il contributo è necessario verificare e impugnare, con motivi puntuali, l'inclusione dell'immobile nel perimetro, il piano di classifica, i criteri di riparto, la quantificazione e la corrispondenza tra tali atti e l'avviso di pagamento.
- Se il contribuente formula una contestazione specifica sulla legittimità o sull'inesattezza del piano e del riparto, l'onere della prova può tornare a gravare sul Consorzio secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
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