Sentenza n. 330/2026 - Palermo, Sezione 5
Per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell'adozione da parte dell'amministrazione regionale convenuta del provvedimento comunicato con atto prot. n° 0040997 del 6 giugno 2012 che ha illegittimamente ed immotivatamente escluso la stessa dalla selezione per la concessione dei benefici previsti dalla linea di intervento PO FESR 2007/2013 – Progetto n° 11 indetta con il bando pubblico approvato D.D.G n. 439/S5/Tur del 30 giugno 2010 e con D.D.G. n° 898 del 12 novembre 2011, pure oggetto di impugnazione parziale, provvedimenti che sono stati annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana con la sentenza n. 751 del 28/08/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione, successivamente annullata in sede giurisdizionale, da una selezione per contributi PO FESR destinati alla realizzazione di pontili galleggianti
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all’esclusione, disposta nel 2012, dalla selezione per la concessione di contributi previsti dalla linea di intervento PO FESR 2007/2013. L’esclusione era stata motivata dall’assenza, alla data di scadenza della domanda, della concessione demaniale relativa alle opere progettate ed era stata poi annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. La ricorrente sosteneva che, senza l’esclusione illegittima, avrebbe ottenuto un contributo di euro 35.000, pari al 50% dell’investimento di euro 70.000, e domandava inoltre il rimborso dei canoni concessori pagati fino alla tardiva installazione dei pontili, il mancato guadagno per gli anni 2014 e 2015 e gli interessi corrisposti su un finanziamento bancario. Deduceva l’illegittimità dell’esclusione già accertata in sede giurisdizionale, la colpa dell’amministrazione, il nesso causale esclusivo tra l’esclusione e i danni lamentati e la prova del pregiudizio mediante la disponibilità finanziaria del bando, le dichiarazioni dei redditi e la documentazione relativa al prestito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha premesso che la responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimità provvedimentale ha natura extracontrattuale e richiede la prova congiunta del danno ingiusto, del nesso causale, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dell’effettiva lesione della situazione giuridica tutelata. L’annullamento del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento e il danno non è in re ipsa. In applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dispositivo pieno, gravava sulla ricorrente la prova del danno, della sua entità e del nesso causale, senza che il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento potesse supplire alle carenze probatorie. La domanda relativa al contributo di euro 35.000 è stata respinta perché non era stata provata l’effettiva installazione dei pontili e, quindi, la realizzazione dell’investimento cui il contributo era subordinato. Inoltre, la società aveva dichiarato di aver concesso i pontili in affitto a un altro operatore dal 2017, violando l’obbligo di gestione diretta per almeno cinque anni previsto dal bando; tale violazione avrebbe comportato la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate. Sono state respinte anche le pretese relative ai canoni concessori e al mancato guadagno, perché non era stato dimostrato che i pontili sarebbero stati installati già nel 2014 né che il fatturato degli anni 2016 e 2017 derivasse esclusivamente dalla gestione dei pontili. È stata infine respinta la richiesta relativa agli interessi sul prestito bancario, non essendo stata provata la correlazione tra il finanziamento e la partecipazione alla procedura. Il TAR ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede l’accertamento dei presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione e non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Nell’azione risarcitoria opera il principio dispositivo, senza applicazione del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, salvo esigenze di riequilibrio dell’asimmetria informativa.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato la prova dei fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale, inclusi l’esistenza e l’ammontare del danno e il nesso causale.
art. 2729 c.c.
Il danno può essere provato per presunzioni soltanto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti; dati ipotetici o privi di adeguato supporto non sono sufficienti.
artt. 40 e 41 c.p.
Il nesso causale nella responsabilità aquiliana richiede che il danno non si sarebbe verificato senza l’illecito e che l’evento rientri nella serie causale adeguata, secondo una valutazione ex ante.
artt. 1226 e 2056 c.c.
l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa [...] presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile [...] provare il danno nel suo preciso ammontare
La liquidazione equitativa può operare solo dopo che sia stata provata l’esistenza del danno; non può sostituire la prova del pregiudizio nella sua stessa esistenza.
art. 16 del bando
Il contributo in conto impianti, pari al 50% delle spese ammissibili, presupponeva l’effettiva realizzazione dell’investimento e l’impegno del beneficiario a gestire direttamente l’attività per almeno cinque anni.
art. 18 del bando
La violazione dell’obbligo di gestione diretta avrebbe comportato la revoca dei contributi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare anche il danno-conseguenza, il nesso causale e il dolo o la colpa dell’amministrazione.
- Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione grava sul ricorrente, secondo il principio dispositivo e l’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza, l’entità e il collegamento causale del danno; il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non può supplire alle carenze probatorie del danneggiato.
- Il danno da perdita di un contributo pubblico non è risarcibile se non è provata la realizzazione dell’investimento cui l’erogazione era subordinata e, quindi, la concreta spettanza del beneficio.
- Quando il bando subordina il contributo alla gestione diretta dell’investimento per un periodo minimo e prevede, in caso di violazione, la revoca e il recupero delle somme, la successiva concessione dell’investimento a terzi può escludere la spettanza definitiva del contributo e il relativo danno da mancata erogazione, salvo prova di circostanze diverse.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile e non può essere utilizzata per colmare la mancata dimostrazione del danno o del nesso causale.
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