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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03677/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori, per il recupero di un credito derivante da rapporti bancari. Uno dei fideiussori aveva proposto opposizione, deducendo l’inefficacia dell’ingiunzione per tardiva notifica, il disconoscimento della sottoscrizione apposta su uno o più documenti contrattuali e la mancata verificazione da parte della banca, la pretesa inefficacia/nullità della garanzia anche per profili formali e per la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia, nonché l’assenza di prova del credito bancario e la mancata ammissione di consulenza tecnica contabile volta a ricostruire il rapporto di conto. In appello il fideiussore ha insistito su tali censure; la banca si è costituita chiedendo il rigetto. La Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo generico e quindi inefficace il disconoscimento della firma, irrilevante la diversa qualificazione del negozio ai fini della sua validità, e non necessaria la c.t.u. in presenza di allegazioni generiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 214, 215, n. 2, e 216 c.p.c. per non aver valorizzato il disconoscimento della sottoscrizione; violazione degli artt. 23 TUF e 117 TUB per mancata consegna della copia del contratto autonomo di garanzia/fideiussione omnibus e mancata sottoscrizione della banca; vizio motivazionale per il mancato esame della documentazione contabile e il diniego di c.t.u. contabile, anche in relazione a contestazioni su interessi, TAEG, commissione di massimo scoperto, usura e ammortamento alla francese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e determinato, mentre nel caso concreto era formulato in modo generico, riferito indistintamente a più documenti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la censura era poco chiara, non risultava proposta nei motivi di appello e comunque tendeva a un riesame dei fatti circa la sottoscrizione e la consegna del contratto; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la richiesta di c.t.u. contabile era esplorativa e non poteva supplire alla mancanza di specifiche allegazioni e prove, dato che la consulenza tecnica non è mezzo di prova ma strumento di ausilio del giudice. Il ricorso è stato pertanto respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata non richiede una forma vincolata, ma deve essere specifico e determinato; una formula generica o di stile non è sufficiente.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. per la disciplina del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    La mancata verifica della scrittura privata rileva solo se vi sia un disconoscimento rituale e specifico della sottoscrizione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare il merito o privi di specificità.

  • art. 23 TUF

    Richiamato dal ricorrente in tema di forma/consegna della documentazione contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché poco chiara e non adeguatamente coltivata nei gradi di merito.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di consegna e sottoscrizione del contratto bancario; la Corte non ha accolto la censura, perché non incidenti sulla ratio decidendi.

  • art. 119 d.lgs. n. 385/2003

    È richiamato come fonte del diritto del cliente a ottenere periodicamente dalla banca una comunicazione chiara sul rapporto e gli estratti conto, ma non è stato ritenuto sufficiente a rendere dovuta la c.t.u. in assenza di specifiche allegazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non essendo soggetto a formule sacramentali, deve essere espresso in modo specifico e determinato; se è generico o riferito indistintamente a più documenti, non è idoneo a imporre la verificazione.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito: occorre attaccare la concreta ratio decidendi con argomentazioni specifiche e autosufficienti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova volto a supplire alle carenze di allegazione o di prova della parte; può essere negata quando la richiesta sia esplorativa o generica.
  • Le contestazioni su interessi, commissioni, usura o criteri di ammortamento richiedono allegazioni specifiche e documentate; in difetto, il giudice può respingere la richiesta di approfondimento tecnico come non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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