Cassazione Penale, Sentenza n. 9759/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, in sede di riesame, aveva riformato parzialmente il provvedimento del GIP sostituendo gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma confermando la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" per reati relativi allo smaltimento e alla combustione illecita di rifiuti (artt. 256 e 256-bis d.lgs. n.152/2006). Nel ricorso (sottoscritto dall'avv. Giuseppe Cascino) si deduce violazione di legge (artt. 110 e 116 c.p.) e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), sostenendo che: il rogo sarebbe stato appiccato da un terzo (Emanuele Fontana); il ricorrente si trovava sul luogo per prestare soccorso per riparazione di un veicolo; il materiale bruciato era materiale vegetale (sfalci/potature) la cui combustione, secondo la difesa, non integra reato penale ma al più illecito amministrativo; e che le immagini di videosorveglianza non avrebbero rilevato il ricorrente o altri soggetti imputabili alla sua società nelle due mensilità di registrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o diverse da quelle ammissibili in cassazione e ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale di Caltanissetta circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il giudice della legittimità ha accolto le argomentazioni del Tribunale secondo cui: i materiali scaricati e poi incendiati erano di colore scuro e non riconducibili a semplici scarti vegetali; nel sito sono stati rinvenuti rifiuti non agricoli (es. una targa e un filtro industriale); i materiali erano in grande quantità trasportati con due autocarri dotati di gru e cassoni di grandi dimensioni messi a disposizione dalla società di cui il ricorrente è legale rappresentante; e le modalità e le caratteristiche del sito (lontano dal centro abitato, difficile accesso, residui di altri rifiuti inceneriti) rafforzano l'ipotesi di gestione illecita di rifiuti e combustione illecita. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza in tema di applicabilità della deroga per sfalci e potature (art. 185 d.lgs. n.152/2006 nella formulazione post legge n.37/2019), sottolineando che tale deroga è limitata a condizioni specifiche (riutilizzo in agricoltura/silvicoltura o per produzione di energia con procedure che non danneggino l'ambiente). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Applicato per contestare l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha ritenuto che i materiali rinvenuti e le modalità di trasporto e deposito erano compatibili con rifiuti non agricoli e con gestione illecita, giustificando così i gravi indizi.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256-bis
Riferito alla combustione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto che l'incendio dei materiali, la loro natura e la quantità supportano l'ipotesi di combustione illecita, escludendo la qualificazione automatica come semplice smaltimento di scarti vegetali.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 185
La Corte ha richiamato la limitata operatività della deroga prevista dall'art.185 (nella formulazione risultante dalla legge n.37/2019): la deroga per sfalci e potature opera solo se ricorrono condizioni specifiche di riutilizzo o procedure che non danneggino l'ambiente; in assenza di tali condizioni, gli scarti vegetali sono rifiuti.
legge 3 maggio 2019, n. 37, art. 20, comma 10
Richiamata quale modifica rilevante alla disciplina dell'art.185 d.lgs. n.152/2006; la Corte ha applicato la nuova delimitazione normativa della deroga per gli sfalci e le potature.
codice penale, art. 110
Articolo richiamato dalla difesa (con riguardo al concorso di persone nel reato); la Corte ha ritenuto, invece, che gli elementi fattuali (presenza sul sito, uso di mezzi aziendali, ruolo di legale rappresentante) possono legittimamente essere valutati come indizi di partecipazione/coinvolgimento.
codice penale, art. 116
Richiamato nel ricorso; la decisione di merito è stata però mantenuta perché la valutazione della responsabilità penale e della partecipazione è stata considerata fondata sui fatti e sulle prove raccolte.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme invocate per censurare il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili o manifestamente infondate, confermando la motivazione del Tribunale circa i gravi indizi.
Massime di principio
- La qualificazione di "rifiuto" o di "scarto vegetale" dipende dalle modalità di gestione e dall'effettivo riuso: la semplice affermazione difensiva non è sufficiente se gli elementi materiali (natura del materiale, presenza di oggetti non agricoli, quantità, modalità di trasporto) indicano il contrario.
- Nei procedimenti cautelari la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" può essere fondata anche su elementi prevalentemente indiziari e circostanziali (presenza sul luogo, uso di mezzi aziendali, caratteristiche del sito e delle operazioni), non essendo richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La deroga normativa per sfalci e potature (art.185 d.lgs. 152/2006 come modificato dalla legge n.37/2019) è di applicazione ristretta: opera solo ove ricorrano condizioni di riutilizzo o procedure specifiche che escludano danno ambientale o pericolo per la salute.
- In cassazione le censure di fatto (es. proposta ricostruttiva alternativa senza nuovi elementi di prova) sono difficilmente ritenute idonee a rovesciare la valutazione dei gravi indizi già adeguatamente motivata in sede di merito.
- Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente infondati comporta rischio di condanna alle spese e, se rilevante colpa, di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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