Sentenza n. 5156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria per un intervento di recupero ai fini abitativi del sottotetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria per il recupero abitativo di un sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza del 22 marzo 2019, proposta ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa al recupero abitativo di un sottotetto. In primo grado aveva dedotto la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, degli artt. 2 e seguenti e 19 l. 241/1990, degli artt. 63 e seguenti l.r. Lombardia 12/2005, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, contestando la proroga del termine per la definizione della pratica e la mancata adozione di un provvedimento espresso. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non provata la doppia conformità urbanistica e non dimostrato che le modifiche abilitanti del sottotetto fossero state eseguite nel periodo dicembre 2018-gennaio 2019, dopo il decorso del termine previsto dalla disciplina regionale. In appello sono stati dedotti: 1) violazione dei principi sull’onere della prova ed erronea ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che il Comune e il giudice non potessero integrare retroattivamente un diniego tacito con circostanze non esplicitate dall’amministrazione e non contestate in precedenza; 2) error in iudicando ed erronea valutazione dei presupposti, con riferimento alla qualificazione della scheda della pratica come atto non provvedimentale e al difetto di motivazione. L’appellante ha sostenuto che il sottotetto fosse stato realizzato tra il 2012 e il 2015 secondo il titolo edilizio allora assentito e che le caratteristiche di abitabilità fossero state introdotte soltanto tra dicembre 2018 e gennaio 2019.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha valorizzato la decisione resa in un giudizio connesso, relativo a un’altra unità immobiliare del medesimo edificio e alle medesime questioni, nella quale era stato accertato che il sottotetto era stato realizzato ab origine in difformità dal titolo edilizio e in violazione degli indici urbanistici e delle prescrizioni del Piano Integrato di Intervento: altezza interna media ponderale superiore a quella assentita, sagoma difforme, superfici finestrate idonee all’uso abitativo, superamento della SLP massima e realizzazione di un sesto piano fuori terra, a fronte del limite di cinque piani. Da tali elementi il giudice ha desunto l’originaria abusività del sottotetto e l’assenza della conformità urbanistica al momento della realizzazione, necessaria per la sanatoria. L’appellante non ha indicato né dimostrato un titolo edilizio originario idoneo a fondare la legittimità del sottotetto, né ha fornito prova sufficiente che le caratteristiche abitabili fossero state introdotte soltanto nel 2018-2019. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di interesse, poiché anche l’eventuale accoglimento della censura relativa alla scheda della pratica, ritenuta atto interno e non provvedimentale, non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per l’appellante. Il Consiglio di Stato ha comunque confermato che la scheda non aveva determinato né la proroga né la sospensione del termine previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001. Anche la censura sul difetto di motivazione è stata ritenuta infondata. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata; le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria edilizia richiede la prova della doppia conformità urbanistica dell’intervento; nel caso esaminato tale requisito è stato escluso perché il sottotetto risultava originariamente difforme sia dal titolo edilizio sia dalla disciplina urbanistica.
artt. 63, 64 e 65 l.r. Lombardia 12/2005
La disciplina regionale sul recupero dei sottotetti non è applicabile quando il sottotetto sia stato realizzato sin dall’origine come superficie abitabile in violazione del titolo edilizio e degli strumenti urbanistici.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La norma è stata richiamata dal Comune per eccepire l’inammissibilità in appello di documenti che sarebbero stati già nella disponibilità dell’appellante in primo grado; il testo non evidenzia una decisione specifica del Consiglio di Stato su tale eccezione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il termine previsto per la definizione dell’istanza non è stato ritenuto prorogato o sospeso dalla scheda interna della pratica, priva di natura provvedimentale.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’opera, da verificare sia rispetto alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia rispetto a quella vigente al momento della domanda; il richiedente deve fornire elementi idonei a dimostrare tale requisito.
- Quando dagli elementi istruttori risulta che un sottotetto è stato realizzato ab origine con caratteristiche abitative, in violazione del titolo edilizio, dei limiti di superficie edificabile e del numero massimo dei piani, esso costituisce opera originariamente abusiva e non può essere regolarizzato mediante una successiva istanza di recupero o sanatoria fondata sull’asserita trasformazione posteriore in ambiente abitabile.
- La mera allegazione che le caratteristiche di abitabilità siano state introdotte in epoca successiva non è sufficiente a superare gli accertamenti sull’originaria abusività del sottotetto; il richiedente deve fornire riscontri documentali e tecnici idonei, quali certificazioni di fine lavori, rilievi asseverati o documentazione dei lavori eseguiti.
- Un atto interno della pratica edilizia, privo di natura provvedimentale, non può determinare la proroga o la sospensione del termine previsto per la definizione dell’istanza di sanatoria.
- Una censura relativa a un segmento motivazionale della sentenza è priva di interesse quando, anche se accolta, non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, non incidendo sulla ragione autonoma che sorregge il rigetto della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →