Sentenza n. 3632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11747 del 16 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la richiesta ministeriale di restituzione dell'anticipazione delle spese legali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il funzionario di pubblica sicurezza aveva ricevuto dal Ministero dell'Interno un'anticipazione di € 82.620,00 per spese legali relative a un procedimento penale concernente fatti commessi durante il G8 di Genova. Dopo l'assoluzione in primo grado, era stato condannato in appello, con sentenza definitiva, per falso ideologico, mentre per calunnia e arresto illegale era stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione. Il Ministero aveva quindi richiesto la restituzione dell'intera anticipazione. L'appellante ha dedotto: la natura provvedimentale della richiesta e la violazione delle garanzie procedimentali, per la durata del procedimento, la mancata considerazione delle osservazioni, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990; l'applicabilità dell'art. 32 l. 152/1975, anziché dell'art. 18 d.l. 67/1997, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rivalsa o, comunque, impossibilità di recuperare le somme relative ai reati dichiarati prescritti; la violazione della presunzione di non colpevolezza; l'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione per il recupero dell'IVA e degli altri oneri accessori; l'erroneità della decorrenza degli interessi, che non avrebbero dovuto essere computati dal 2013.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato la posizione dell'interessato come diritto soggettivo patrimoniale alla conservazione, totale o parziale, dell'anticipazione e l'azione come azione di accertamento, nonostante la formale impugnazione degli atti ministeriali. Il recupero di somme indebitamente anticipate costituisce attività vincolata e doverosa, priva di natura provvedimentale, sicché non si applicano né l'art. 21-nonies l. 241/1990 né, in linea generale, i termini e le garanzie proprie dell'autotutela. Non è stata ravvisata una lesione dell'affidamento, poiché il decreto del 2009 aveva espressamente previsto la ripetizione in caso di sentenza definitiva accertativa della responsabilità e il Ministero aveva già richiesto la restituzione nel 2013, riattivando poi la procedura nel 2022. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabili sia la disciplina dell'art. 18 d.l. 67/1997 sia quella dell'art. 32 l. 152/1975 quanto alla ripetibilità dell'anticipazione. La condanna definitiva per falso ideologico, reato doloso, e l'accertamento della responsabilità agli effetti civili per i fatti oggetto del processo integravano il presupposto della rivalsa; la prescrizione degli altri reati non impediva il recupero, anche perché il giudizio penale riguardava una vicenda unitaria e la prestazione difensiva era indivisibile e non frazionabile per singolo reato. Era quindi dovuto il recupero dell'intero importo, inclusa l'IVA. Gli interessi erano dovuti dalla domanda di restituzione del 5 novembre 2013, ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di percezione in buona fede. L'appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
L'anticipazione è ripetibile quando il giudizio penale, complessivamente considerato, si conclude con l'accertamento definitivo della responsabilità; la condanna per uno dei reati oggetto dell'unitaria attività difensiva è sufficiente a fondare il recupero dell'intera somma.
art. 32 l. 152/1975
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
La rivalsa è consentita quando sia accertata una responsabilità per fatto doloso, anche se l'accertamento rileva agli effetti civili a seguito della prescrizione del reato; la prestazione difensiva unitaria non è frazionabile per singolo capo d'imputazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica al recupero di somme indebitamente anticipate, perché tale recupero non costituisce annullamento d'ufficio o altra forma di autotutela, ma attività vincolata di ripetizione dell'indebito.
art. 2033 c.c.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Poiché l'anticipazione era stata percepita in buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione, individuata nella nota ministeriale del 5 novembre 2013.
art. 27 Cost.
Il recupero dell'anticipazione non è stato ritenuto lesivo della presunzione di non colpevolezza, in presenza di condanna definitiva per un reato doloso e di accertamento della responsabilità agli effetti civili.
art. 6, par. 2, CEDU
La presunzione di innocenza non impedisce la rivalsa delle spese quando il presupposto restitutorio è fondato sugli accertamenti definitivi compiuti nel giudizio penale, anche agli effetti civili.
Massime di principio
- Il recupero da parte della pubblica amministrazione di somme indebitamente erogate o anticipate costituisce attività vincolata e doverosa, priva di natura provvedimentale e non riconducibile all'autotutela decisoria; pertanto non è soggetto ai presupposti, ai limiti temporali e agli obblighi motivazionali propri dell'annullamento d'ufficio, ferma la prescrizione del diritto alla ripetizione.
- La controversia sulla spettanza della conservazione di un'anticipazione di spese legali ha natura patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo, anche quando il privato impugni formalmente l'atto con cui l'amministrazione richiede la restituzione; il giudice deve quindi accertare direttamente la sussistenza dei presupposti dell'indebito, senza esaminare autonomi vizi di legittimità dell'atto di recupero.
- Quando una norma prevede la ripetizione dell'anticipazione delle spese legali in caso di accertamento definitivo della responsabilità, il giudizio penale deve essere considerato unitariamente e non limitatamente al grado nel quale l'anticipazione è stata concessa; la successiva condanna definitiva per un reato doloso può fondare il recupero dell'anticipazione concessa dopo un'assoluzione di primo grado.
- La prescrizione di alcuni reati non esclude la ripetizione dell'anticipazione quando il giudice penale abbia accertato la responsabilità agli effetti civili o quando la vicenda criminosa e l'attività difensiva siano unitarie e indivisibili; in tal caso la condanna definitiva anche per uno dei reati contestati può giustificare il recupero dell'intero importo.
- La prestazione professionale difensiva resa in relazione a una vicenda penale unitaria non è necessariamente frazionabile tra i diversi capi d'imputazione; ove non sia possibile distinguere utilmente il valore della difesa riferibile a ciascun reato, l'obbligo restitutorio può riguardare l'intera anticipazione.
- Gli interessi sulla somma indebitamente anticipata, percepita in buona fede, decorrono dalla domanda di restituzione e il recupero può comprendere l'IVA e gli altri oneri accessori inclusi nell'importo anticipato, poiché il mancato rimborso trasferirebbe ingiustificatamente sul beneficiario il relativo costo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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