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Sentenza

Sentenza n. 2430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11303 del 2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202201031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di retrocessione parziale per prescrizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un compendio immobiliare espropriato negli anni Quaranta per la realizzazione di un'opera pubblica, poi non demolito e successivamente inserito, in parte, nei piani di dismissione del patrimonio comunale e alienato a terzi. Il TAR aveva ritenuto prescritto il diritto alla retrocessione, assumendo che la variante urbanistica del 1965 costituisse una dichiarazione implicita di inservibilità dei beni. Gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della declaratoria di prescrizione, la violazione della disciplina sulla retrocessione parziale e il travisamento delle risultanze istruttorie. Con sentenza non definitiva n. 9327/2024 il Consiglio di Stato aveva già riconosciuto il diritto alla retrocessione parziale, escludendo che la variante urbanistica potesse far decorrere la prescrizione e demandando a verificazione l'individuazione dei beni alienati e di quelli ancora nella disponibilità comunale, nonché la quantificazione del loro valore. All'esito della verificazione, gli appellanti hanno contestato la stima dei tredici immobili alienati, chiedendo un importo maggiore, e hanno domandato anche il risarcimento del danno da mancato godimento dei beni, calcolato dalla data di inserimento nei piani di dismissione o, in subordine, dalla domanda giudiziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto che la perdita definitiva della possibilità di ottenere la restituzione dei tredici immobili alienati a terzi generi il diritto al risarcimento per equivalente, quantificato sulla base della verificazione in euro 13.379.556,09, pari al valore venale attuale dei beni al netto dell'indennità di esproprio già percepita. Da tale importo deve essere detratto il corrispettivo della retrocessione, da concordare o, in mancanza, da determinare ai sensi dell'art. 48 d.P.R. 327/2001 con riferimento al momento del ritrasferimento virtuale, per evitare una locupletazione degli aventi diritto. È stato inoltre riconosciuto il danno da mancato godimento dei beni alienati, calcolato dalla data di inserimento dei singoli cespiti nel piano di dismissione o, per quelli non inclusi in tale piano, dalla data in cui si è verificata la possibilità giuridica della retrocessione, sulla base dei valori locativi di mercato, con interessi e rivalutazione trattandosi di debito di valore. Per le quattro unità ancora di proprietà di Roma Capitale è stata disposta la restituzione in forma specifica, previo pagamento del corrispettivo di retrocessione, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento a decorrere dalla pubblicazione della sentenza non definitiva del 20 novembre 2024, che aveva accertato costitutivamente il diritto alla retrocessione di tali beni. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., Roma Capitale è stata condannata a proporre entro sei mesi il pagamento di una somma determinata secondo i criteri fissati in sentenza. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite in favore degli appellanti principali e incidentali e al compenso del verificatore; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 60 e 61 l. 2359/1865

    La disciplina previgente della retrocessione parziale è stata individuata come applicabile alla vicenda ablativa originaria.

  • artt. 46-48 d.P.R. 327/2001

    La disciplina vigente della retrocessione parziale fonda il diritto alla restituzione dei beni ancora nella disponibilità dell'amministrazione e il criterio di determinazione del corrispettivo.

  • art. 48 d.P.R. 327/2001

    se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento

    Il corrispettivo della retrocessione deve essere detratto dal risarcimento per evitare che il beneficiario consegua più di quanto avrebbe ottenuto mediante la retrocessione; esso va determinato con riferimento al momento del ritrasferimento, reale o virtuale.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è stata utilizzata per individuare i beni alienati e quelli ancora di proprietà comunale e per stimare il valore venale dei cespiti non restituibili.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ha fissato i criteri ai quali l'amministrazione deve attenersi nella proposta di pagamento, assegnando un termine di sei mesi e rinviando a un successivo giudizio la determinazione della somma o l'adempimento degli obblighi in caso di mancato accordo.

Massime di principio

  • Nella retrocessione parziale, la dichiarazione di inservibilità deve essere espressa e non può essere desunta automaticamente da una variante urbanistica generale, priva di destinatari individuali e non diretta a regolare il procedimento di retrocessione.
  • In assenza di una dichiarazione formale di inservibilità, l'inserimento dei beni espropriati in un piano di vendita o la loro alienazione a terzi può costituire comportamento concludente equipollente, perché incompatibile con il mantenimento della destinazione pubblicistica originaria; da tale momento decorrono gli effetti favorevoli alla retrocessione e il danno da mancato godimento.
  • Quando i beni astrattamente retrocedibili siano stati definitivamente alienati a terzi, la tutela restitutoria è sostituita dal risarcimento per equivalente parametrato al valore venale dei beni, previa detrazione del corrispettivo della retrocessione determinato secondo l'art. 48 d.P.R. 327/2001.
  • Per i beni ancora nella disponibilità dell'amministrazione, deve essere privilegiata la tutela in forma specifica mediante restituzione o retrocessione, previo pagamento del relativo corrispettivo, con riconoscimento separato del danno da mancato godimento.
  • Il danno da mancato godimento degli immobili espropriati si determina sulla base dei canoni locativi di mercato e decorre, per i beni alienati, dalla data in cui si è verificata la possibilità giuridica della retrocessione; per i beni ancora retrocedibili, dalla data in cui il diritto alla retrocessione è stato accertato con efficacia costitutiva dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRetrocessioneDanno da provvedimento illegittimoReintegrazione in forma specificaIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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