Ordinanza n. 1478/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della D.D. n. CQ/2230 del 21.11.2025 (prot. CQ n. 137396), notificata il 11.12.2025, con cui il Municipio XII di Roma Capitale nella persona del Direttore p.t. ha disposto “il diniego al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico temporanea – Emergenza Covid 19 di mq 19,68 in Via di Donna Olimpia n. 106-108-110 a nome della PINGEMILY S.r.l.s. e p.e. ZHANG Gaoping per subingresso nell’istanza prot. CQ 88236 del 30/10/2020, come da dichiarazione annessa alla S.C.I.A., subringresso somministrazione – prot. CQ/124678 del 41/11/2023”; - la rimozione delle occupazioni di suolo pubblico installate, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, avvertendo che “rimanendo senza effetto il presente provvedimento, si procederà alla esecuzione a spese dell’interessato, salvo ogni ulteriore eventuale azione a carico degli inadempienti”; - della nota prot. 94937 del 13.08.2025 di comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego al rilascio della concessione e rimozione occupazione suolo pubblico temporanea Emergenza COVID 19 (doc. 1-A); - in parte qua del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale “P.G.T.U” approvato con Del. Assemblea Capitolina 16.04.2015 n. 21 (doc. 1 – B) ed in parte qua dell’allegato Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle Strade Urbane di Roma Capitale nella parte in cui inserisce le strade interzonali nella categoria della viabilità principale (doc. 1 – C); - di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quello impugnato, ed in particolare del verbale della Conferenza di Servizi prot. CQ 77800 del 08.07.2025 richiamato nella D.D. prot. CQ/13736 del 21.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per emergenza Covid e ordine di rimozione delle occupazioni installate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva dichiarato con SCIA il subingresso nella precedente occupazione di suolo pubblico, inclusa quella temporanea assentita durante l’emergenza Covid. Dopo l’annullamento giudiziale di un precedente diniego, Roma Capitale ha riavviato il procedimento: ha rilasciato la voltura per l’occupazione permanente, ma ha negato quella temporanea sulla base del parere negativo della Polizia Locale e della Direzione Tecnica Municipale, secondo cui l’occupazione ricadeva su una strada ad alta viabilità, sulla quale non era possibile installare occupazioni sulla carreggiata. La ricorrente ha impugnato il diniego, l’ordine di rimozione, la comunicazione di avvio del procedimento, il Piano Generale del Traffico Urbano e il Regolamento Viario nella parte relativa alla classificazione delle strade interzonali come viabilità principale, nonché gli atti presupposti, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dalla pronuncia emergono, in questa fase, censure riferite alla qualificazione dell’occupazione Covid come attività soggetta a SCIA, alla legittimità del diniego e alla classificazione di via di Donna Olimpia come strada appartenente alla viabilità principale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. In base all’orientamento richiamato, le occupazioni di suolo pubblico connesse all’emergenza Covid, pur caratterizzate da semplificazioni procedimentali e dalla possibilità di occupazione immediata, mantengono natura concessoria e non sono riconducibili alla SCIA prevista dall’art. 19 l. 241/1990. Ne consegue che l’occupazione necessita comunque del rilascio di un titolo concessorio preventivo secondo il regolamento comunale. Il giudice ha inoltre ritenuto che le occupazioni commerciali richieste sulla sede stradale di vie classificate come appartenenti alla viabilità principale non possano essere oggetto di concessione da parte dell’ente proprietario della strada. Non sono stati ravvisati elementi sufficienti per ritenere illogica la classificazione di via di Donna Olimpia come strada di viabilità principale. Il periculum non è stato specificamente esaminato o ritenuto comunque non decisivo, poiché la domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto l’istanza cautelare.
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA non si applica alle occupazioni di suolo pubblico Covid, che costituiscono invece una forma semplificata di rilascio di un titolo concessorio.
art. 5 D.A.C. n. 21/2021
È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva del Municipio territorialmente competente o della Struttura centrale competente per materia
L’occupazione del suolo pubblico richiede una concessione preventiva, anche quando sia temporanea; la semplificazione prevista per le occupazioni Covid non ne modifica la natura concessoria.
D.A.C. n. 21/2015
Il Regolamento Viario e la relativa classificazione della viabilità costituiscono il parametro per individuare le strade appartenenti alla viabilità principale; sulle relative sedi stradali non sono concedibili occupazioni commerciali secondo l’orientamento richiamato.
Massime di principio
- Le occupazioni di suolo pubblico connesse all’emergenza Covid, anche quando siano assentite mediante procedimento semplificato e con possibilità di occupazione immediata, conservano natura concessoria e non sono riconducibili alla SCIA disciplinata dall’art. 19 l. 241/1990.
- La semplificazione procedimentale delle occupazioni di suolo pubblico Covid non esonera il richiedente dall’ottenimento del titolo concessorio previsto dalla disciplina comunale per l’occupazione del suolo pubblico.
- Le occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale di vie classificate dagli strumenti comunali come appartenenti alla viabilità principale non possono essere oggetto di concessione da parte dell’ente proprietario della strada, secondo la disciplina viaria applicabile.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a una sommaria delibazione, le censure non presentino fumus boni iuris, anche se l’eventuale pregiudizio allegato non sia specificamente esaminato.
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