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Ordinanza

Ordinanza n. 3417/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026, relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202605897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie in cloud al compenso per copia privata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 23 febbraio 2026 e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento ha assoggettato al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941 anche le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud, mediante il combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, recanti le definizioni, e 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico. L'ordinanza non espone analiticamente i molteplici motivi di merito, rilevando tuttavia il loro elevato tecnicismo e la loro complessità. In sede cautelare la ricorrente ha posto in particolare rilievo il pregiudizio derivante dall'imminenza o dalla scadenza degli obblighi di pagamento: il termine per il primo trimestre era scaduto il 15 giugno 2026 e si avvicinavano quelli del 15 settembre e del 15 dicembre 2026, nonché le difficoltà di adeguamento tecnico-informatico e contrattuale necessarie per adempiere agli obblighi introdotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, rinviando ogni valutazione sulle molteplici questioni di legittimità alla fase di merito, fissata per il 17 novembre 2026. L'accoglimento è stato fondato essenzialmente sul periculum in mora, considerata l'imminenza delle scadenze di pagamento e la necessità, rappresentata dalla ricorrente, di effettuare adattamenti tecnici, informatici e contrattuali. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice ha disposto la sospensione parziale del decreto, limitatamente alle disposizioni che assoggettano le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata, disponendo il congelamento delle relative scadenze nelle more della definizione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 71-septies l. 22 aprile 1941, n. 633

    compenso per copia privata

    La disposizione costituisce la base normativa del compenso applicato alle memorie in cloud secondo le previsioni del decreto impugnato; l'ordinanza non definisce in via cautelare la questione della legittimità di tale estensione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di questioni di merito tecnicamente complesse, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulle censure, quando il periculum in mora risulti adeguatamente dimostrato e richieda un approfondimento nella fase di merito.
  • L'imminenza o la successione ravvicinata di scadenze per il pagamento di somme dovute in forza di un provvedimento amministrativo può integrare il periculum in mora, soprattutto quando l'adempimento richieda preventivi adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
  • Il bilanciamento degli interessi nella fase cautelare può giustificare una sospensione parziale del provvedimento impugnato, limitata alle sole disposizioni dalle quali deriva il pregiudizio cautelare, con congelamento temporaneo delle relative scadenze fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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