Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31502/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

In sede esecutiva, il condannato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra due distinti titoli di condanna per violazioni in materia di stupefacenti, sostenendo che i fatti fossero espressione di un unico disegno criminoso. Il Tribunale di Rovigo aveva accolto l'istanza e rideterminato la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: secondo il ricorrente mancavano elementi concreti per ritenere l'identità del disegno criminoso tra episodi commessi in epoche diverse; i fatti presentavano modalità differenti, essendo alcuni commessi in concorso con un complice e altri come episodio occasionale; il lungo intervallo temporale, segnato anche da una protratta detenzione, era incompatibile con una programmazione unitaria; la decisione impugnata sarebbe stata quindi basata su motivazione apparente e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo e ha rinviato allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la motivazione sull'unicità del disegno criminoso fosse solo apparente e manifestamente illogica, perché il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato in modo apodittico l'identità del titolo di reato e la sola tipologia della sostanza, senza spiegare adeguatamente come un episodio commesso nel 2024, dopo una lunga interruzione dell'attività delittuosa dovuta alla detenzione, potesse inserirsi nella medesima programmazione risalente al 2021. Il giudice di rinvio dovrà effettuare una verifica approfondita degli indicatori della continuazione, distinguendo tra programmazione unitaria, nuova decisione criminosa e mera abitualità criminale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    le diverse condanne riguardavano entrambe violazioni in materia di stupefacenti, una delle quali qualificata come lieve entità; la mera identità del titolo di reato non basta da sola a fondare la continuazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    è il riferimento normativo comune ai fatti oggetto delle due sentenze di condanna poste a raffronto per il riconoscimento della continuazione.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori...

    la continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede un accertamento rigoroso e concreto dell'unicità del disegno criminoso, non una presunzione derivante dalla sola identità del tipo di reato.
  • Gli indici della continuazione devono essere valutati complessivamente: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali, sistematicità e programmabilità delle condotte successive.
  • Una lunga interruzione temporale tra i fatti, specie se dovuta a detenzione o ad altre vicende che interrompono l'attività criminosa, impone al giudice di spiegare perché il fatto successivo resti inserito nella programmazione originaria e non sia invece il frutto di una nuova autonoma decisione.
  • La sola ripetizione di reati analoghi nel tempo può essere indice non di continuazione, ma di abitualità criminosa o di scelta di vita delittuosa; in tal caso occorre distinguere tra medesimo disegno criminoso e mera reiterazione occasionale di illeciti.
  • La motivazione sull'unicità del disegno criminoso è viziata quando si limita ad affermazioni apodittiche o illogiche, senza indicare gli accertamenti da cui desumere la programmazione unitaria dei reati.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.