Cassazione Civile, Ordinanza n. 18439/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione. La Corte non ha esaminato i motivi di censura perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale apposta in calce al ricorso non conteneva la certificazione del difensore sulla effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La successiva attestazione depositata dalla difesa non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, dovendo la certificazione essere contestuale al rilascio della procura e non potendo essere resa ex post con efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di valida procura speciale, precisando che il difetto consisteva nell'assenza della certificazione del difensore circa la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha quindi disposto che, se dovuto, il ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, per la mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore quanto alla posteriorità della data e all'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.
Sezioni Unite Cass. n. 15177/2021
la procura speciale per il ricorso per cassazione... deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
La Corte richiama il principio di diritto secondo cui, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, la validità della procura dipende dalla presenza della data e dalla relativa certificazione del difensore.
Corte cost. 20/01/2022 n. 13
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, è stata respinta, confermando la tenuta costituzionale del requisito formale richiesto per la procura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione nelle materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale è valida solo se reca in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità e sull'autenticità della firma del conferente.
- La mancanza della data o della certificazione richiesta dalla legge comporta inammissibilità del ricorso, trattandosi di vizio della procura e non di mera irregolarità sanabile con successiva attestazione.
- La certificazione della data di rilascio della procura deve essere contestuale al conferimento e non può essere resa successivamente con efficacia retroattiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente, non sul difensore.
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