Sentenza del 13/04/2016 n. 7248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, denunciandone la nullità per omessa motivazione o motivazione apparente. La CTR si era limitata ad affermare che la decisione di primo grado era corretta sul piano logico e giuridico e che l’Ufficio non aveva dedotto nuovi motivi, senza esaminare concretamente le questioni relative al termine per chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la motivazione della CTR non consentisse di ricostruire l’iter logico della decisione né di comprendere le ragioni del rigetto dell’appello. La sentenza regionale è stata quindi dichiarata nulla, cassata e rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, che dovrà riesaminare nel merito la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente se il rimborso fosse dovuto o se l’istanza fosse tardiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e seguenti
Disciplina l’imposta sostitutiva applicabile alle operazioni indicate dalla legge e costituisce la base normativa della richiesta di rimborso presentata da UniCredit.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20
Richiama, per la richiesta di rimborso, il termine previsto dalla disciplina dell’imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77
È stato richiamato dall’Ufficio per sostenere che la richiesta di rimborso dovesse essere presentata entro tre anni dal pagamento dell’imposta, avvenuto il 2 novembre 2004.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61
Impongono che le sentenze tributarie, comprese quelle d’appello, contengano una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza esponga la motivazione e le ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è nulla per violazione delle norme processuali, inclusa l’assenza o l’apparenza della motivazione.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando contiene formule generiche o un semplice rinvio alla decisione precedente senza spiegare le ragioni concrete della conclusione.
- Il giudice d’appello deve esaminare e motivare sulle questioni devolute con l’impugnazione, anche se l’appellante ripropone argomenti già formulati in primo grado.
- La motivazione deve consentire alle parti e al giudice dell’impugnazione di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito; non è sufficiente dichiarare che la decisione precedente è corretta.
- La cassazione per vizio di motivazione apparente non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: normalmente la causa viene rinviata al giudice competente per un nuovo esame.
- In controversie sui rimborsi tributari, il termine per presentare l’istanza può essere decisivo e deve essere individuato verificando la norma speciale applicabile e il momento iniziale previsto dalla legge, come il pagamento o la denuncia.
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