Cassazione Penale, Sentenza n. 36231/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, annullando tuttavia la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. In tutti gli altri aspetti (compresa la qualificazione del reato e la questione del legittimo impedimento del difensore) il ricorso è stato respinto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa per la presunta nullità del decreto che dispone il giudizio (assenza del difensore per legittimo impedimento), contestazione della qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale e censura alla curatela per non aver recuperato documentazione presso l'Agenzia delle Entrate; 2) vizio di violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena basato su precedenti condanne che risultano estinte per successivi interventi legislativi, con la conseguente affermazione che la ricorrente sarebbe di fatto incensurata.
Norme richiamate
Legge Fallimentare, art. 216 co. 1 n. 2
La Corte ha ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta documentale quando la tenuta irregolare delle scritture rende difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari, anche se la documentazione era conservata in modo confuso e parziale
Legge Fallimentare, art. 223
Norma richiamata nella contestazione del reato di bancarotta (disciplina sanzionatoria complementare alla fattispecie di cui all'art. 216)
Legge Fallimentare, art. 217 co. 2
Richiamata dalla Corte per distinguere la bancarotta semplice documentale (all'art. 217) dalla fraudolenta: l'impedimento alla ricostruzione del patrimonio è elemento caratterizzante la fraudolenta e non la semplice
Codice di procedura penale, art. 420-ter co. 5
Stabilisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali (tempestività, specificazione delle ragioni, assenza di altro codifensore, impossibilità di sostituto); la Corte ha applicato questi criteri per ritenere non sussistente l'impedimento
Codice di procedura penale, art. 102
Richiama la possibilità di avvalersi di un sostituto e la necessità di rappresentare l'impossibilità di farlo quando si chiede il rinvio per legittimo impedimento
Codice penale, art. 164
Ai fini della sospensione condizionale della pena il giudice deve motivare la concreta incidenza di eventuali precedenti (anche estinti) sulla prognosi di recidiva; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego
Giurisprudenza: Sez. Un., sent. n. 4909 del 18.12.2014
Principi richiamati circa i requisiti e l'onere di allegazione per il legittimo impedimento del difensore; usata dalla Corte per valutare la tempestività e la qualità dell'istanza di impedimento
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016
Richiama l'obbligo del difensore di allegare le ragioni per cui dà priorità a un processo rispetto a un altro e il potere del giudice di valutare il carattere dilatorio
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 dep. 24/03/2021
Conferma che l'impedimento alla ricostruzione del patrimonio è elemento della bancarotta fraudolenta documentale e non della semplice
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019
Principio secondo cui i precedenti estinti possono essere valutati dal giudice ai fini della sospensione condizionale, ma la valutazione deve motivare la concreta incidenza di tali precedenti
Massime di principio
- Legittimo impedimento del difensore: va prospettato tempestivamente non appena conosciuta la concomitanza, indicando specificamente le ragioni che rendono essenziale la presenza nel processo alternativo, l'assenza di altro codifensore competente e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; il giudice può valutare il carattere dilatorio e la prevalenza degli interessi processuali
- Classificazione delle fattispecie fallimentari documentali: la bancarotta fraudolenta documentale richiede che la tenuta irregolare delle scritture abbia effettivamente reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; in assenza di tale impedimento si può prospettare la bancarotta semplice
- Obblighi della curatela: criticità nella conservazione o nel reperimento di documenti presso terzi (es. Agenzia delle Entrate) non esonera automaticamente l'amministratore dalle responsabilità; bisogna dimostrare diligente attività di ricerca da parte della curatela per contestare la responsabilità dell'imputato
- Diniego della sospensione condizionale: se il giudice nega il beneficio invocando precedenti (anche estinti) deve fornire motivazione specifica circa la concreta influenza di quei precedenti sulla prognosi di recidiva, ai sensi dell'art. 164 c.p.; motivazioni generiche sono censurabili
- Strategia processuale consigliata: documentare con precisione tempi e comunicazioni relative agli impegni del difensore (avvisi d'udienza, istanze di rinvio), raccogliere prove dell'effettivo stato della contabilità e degli atti della curatela, e nella fase di appello/cassazione contestare specificamente la motivazione omessa o generica, richiedendo, se opportuno, il rinvio limitato per questioni di diritto
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