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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 617/2025, emessa dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione ai ricorrenti, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente, nella misura di € 500,00 ciascuno.

Giustizia amministrativa202600189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 617/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascun docente mediante accredito sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 617/2025, notificata il 19 marzo 2025 e passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascuno di essi 500 euro, per complessivi 1.500 euro, a titolo di Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'esecuzione coattiva dei titoli di pagamento, il Ministero non aveva adempiuto. È stata chiesta la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero a un giudicato civile avente efficacia nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza 500 euro a ciascun ricorrente, oltre agli interessi dovuti, agli ulteriori accessori di legge e agli oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale, detraendo eventuali somme già versate. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dai creditori non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dovendone essere verificata la corretta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della rilevata serialità degli inadempimenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento, prima dell'avvio dell'azione esecutiva coattiva.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Rilevano per determinare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul credito giudizialmente riconosciuto; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'addebito del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
  • Quando l'Amministrazione non esegue un titolo giudiziale di pagamento e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatto importo dovuto deve essere ricavato dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • L'inadempimento seriale di una pubblica amministrazione a obblighi di pagamento derivanti da giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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