Sentenza n. 39/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. della Toscana n. -OMISSIS-/2025 o, in subordine, per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP) - Servizio Sovraintendente Assistenti ed Agenti n. di prot. 00-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 21 marzo 2025, di non accoglimento della domanda di trasferimento ex art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 riesaminata dall’Amministrazione in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Toscana n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto, lesivo dell’interesse del ricorrente; e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 dal Commissariato di Polizia di Stato di -OMISSIS- – Ufficio Controllo del Territorio IV Squadra Volanti alla sede della Sezione -OMISSIS- -OMISSIS- Centrale, o alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, sedo più vicina al luogo di residenza della madre malata, riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del ricorrente per i danni conseguenti all’elusione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, adottato in riesame dopo una precedente sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il trasferimento temporaneo dalla sede di servizio a una sede più vicina alla residenza della madre convivente, riconosciuta persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. Un primo diniego, fondato sull'incompatibilità ambientale rilevata in precedenti richieste di trasferimento ordinario, era stato annullato dal TAR, che aveva imposto una nuova valutazione dell'istanza, considerando le esigenze assistenziali della madre, le esigenze organizzative dell'Amministrazione e l'eventuale persistenza dell'incompatibilità ambientale, anche alla luce di circostanze sopravvenute. L'Amministrazione ha quindi adottato un nuovo diniego, richiamando un parere aggiornato del Questore, nel quale erano stati evidenziati ulteriori e attuali elementi relativi alla situazione familiare del dipendente: la posizione della sorella e del compagno, già sottoposto ad affidamento ai servizi sociali per reati in materia di stupefacenti e successivamente identificato con soggetti gravati da precedenti analoghi, nonché la posizione della madre, imputata dal 2024 per violazione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità e l'elusione del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione si fosse limitata a confermare i precedenti pareri senza svolgere un effettivo riesame. In subordine ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, contestando il recepimento del solo parere del Questore, l'assenza di concrete ragioni organizzative ostative e l'erronea considerazione dell'esistenza di altri familiari in grado di prestare assistenza. Ha inoltre sostenuto che continuità ed esclusività dell'assistenza non fossero più requisiti necessari per il beneficio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica dell'Amministrazione, perché depositata in assenza di una memoria conclusionale della controparte e comunque non riconducibile alla funzione propria della replica ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto le censure di violazione ed elusione del giudicato: l'Amministrazione aveva acquisito un nuovo parere del Questore, successivo alla pronuncia da eseguire, contenente una valutazione aggiornata e fondata su specifici approfondimenti istruttori e su elementi nuovi e attuali. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Il diniego era motivato per relationem mediante il richiamo al parere del Questore, ritenuto fondato su plurimi elementi ostativi e non manifestamente errato o irragionevole; la presenza di altri familiari idonei all'assistenza costituiva un ulteriore elemento motivazionale. Il giudice ha ribadito che l'incompatibilità ambientale del personale di polizia non ha natura sanzionatoria, prescinde dalla colpa del dipendente e può fondarsi su circostanze oggettive idonee a incidere sul corretto esercizio delle funzioni e sul prestigio, decoro e immagine dell'Amministrazione. Ha inoltre affermato che l'art. 33 l. n. 104/1992 attribuisce il trasferimento temporaneo solo ove possibile, all'esito del bilanciamento con le esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione. Il ricorso è stato definitivamente respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Il trasferimento temporaneo per assistere il familiare con disabilità non è automatico, ma è subordinato alla compatibilità con le primarie esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Richiamato quale fondamento del riconoscimento della condizione di handicap grave della familiare da assistere.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Ha consentito la conversione dal rito camerale, relativo all'azione di ottemperanza, al rito ordinario applicabile all'azione subordinata di annullamento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria di replica è ammissibile soltanto per rispondere alle nuove deduzioni contenute nella memoria conclusionale avversaria; non può essere utilizzata per introdurre tardivamente argomenti difensivi.
Massime di principio
- L'esecuzione di una sentenza che impone il riesame di un'istanza è corretta quando l'Amministrazione adotta un nuovo provvedimento fondato su una valutazione effettivamente aggiornata, anche se il relativo parere istruttorio è stato richiesto prima della pubblicazione della sentenza, purché sia successivo alla precedente valutazione giudicata illegittima e contenga elementi nuovi e attuali.
- Non sussiste elusione del giudicato quando l'Amministrazione, dopo una sentenza di annullamento con obbligo di riesame, acquisisce nuovi elementi istruttori e riconsidera la posizione dell'interessato, anche pervenendo allo stesso esito sostanziale già adottato.
- L'incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato è una misura non sanzionatoria: può fondarsi su circostanze oggettive idonee a incidere sul corretto esercizio delle funzioni, nonché sul prestigio, decoro e immagine dell'Amministrazione, senza necessità di accertare la colpa del dipendente.
- Nel sindacare un trasferimento per incompatibilità ambientale, il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità della misura, senza sostituire la propria valutazione a quella ampiamente discrezionale dell'Amministrazione sulle ragioni di opportunità.
- Il trasferimento temporaneo previsto dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 è subordinato alla clausola "ove possibile" e richiede il bilanciamento tra le esigenze assistenziali del familiare disabile e le primarie esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione.
- Nel processo amministrativo, una memoria di replica è inammissibile se la controparte non ha depositato una memoria conclusionale e non può essere impiegata per introdurre tardivamente argomenti che avrebbero dovuto essere dedotti nella memoria per l'udienza.
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