Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7144/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 1356 della Regione Sardegna del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’’ art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”; - della determinazione della Regione Sardegna n. 1471 del 12 dicembre 2022, di sospensione dell’efficacia della propria precedente determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/11/2024: l’annullamento - della determinazione n. 1356 della Regione Sardegna del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”;

Giustizia amministrativa202303494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Regione Sardegna che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano per gli anni 2015-2018 e i relativi importi, nonché successiva determinazione regionale di sospensione dell'efficacia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale adottata ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con la quale erano stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e individuati gli importi dovuti. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, con motivi aggiunti, nuovamente la determinazione regionale principale. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25 per cento degli importi richiesti, avvalendosi della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La società ricorrente aveva dichiarato di aver effettuato il pagamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dalla disciplina sopravvenuta; tale pagamento, pur non essendo stato confermato dalla Regione mediante il provvedimento di accertamento richiesto dalla legge per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è stato ritenuto sufficiente a far desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito dell'impugnazione. Il Tribunale ha quindi escluso di poter dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere in assenza della comunicazione regionale, ma ha definito il giudizio per improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei provvedimenti regionali recanti gli elenchi e gli importi dovuti.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, secondo il giudice, determina la cessazione della materia del contendere solo dopo la comunicazione al Tribunale del provvedimento regionale di accertamento del pagamento; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della ricorrente comporta comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento di una quota ridotta degli importi indicati nei provvedimenti regionali, il versamento dichiarato dall'azienda può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro tali provvedimenti.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta presuppone la comunicazione al giudice, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudizio può essere comunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente abbia dichiarato l'avvenuto versamento e tale condotta evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.