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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43197/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata il 04/10/2022 all'indagato in relazione a contestazioni provvisorie per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, corruzione e falso ideologico in atto pubblico. L'appellante aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, ma successivamente la misura cautelare impugnata è stata revocata e il difensore ha trasmesso istanza di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza impugnata e che la revoca della misura cautelare ha fatto venire meno l'interesse concreto e attuale ad agire. Inoltre la Corte ha disposto che alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, essendo la perdita dell'interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 44723

    25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01

    Principio secondo cui l'impugnazione di una misura cautelare richiede la perdurante efficacia del provvedimento impugnato: se la misura perde efficacia viene meno l'interesse a impugnare e il ricorso è inammissibile

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618

    11/11/2021, Pujia, Rv. 282549

    Principio secondo cui la sopraggiunta mancanza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e dunque non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso avverso una misura cautelare è ammissibile solo se la misura impugnata conserva efficacia: la revoca o cessazione della misura sopravvenuta fa venir meno l'interesse e rende il ricorso inammissibile
  • La declaratoria di inammissibilità per sopraggiunta carenza di interesse non equivale a soccombenza; se la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente, normalmente non si condannano spese né si impone il versamento alla Cassa delle ammende
  • Prima di proporre o proseguire un ricorso è utile verificare lo stato effettivo e attuale del provvedimento impugnato (se è stato revocato, sostituito o è comunque cessato), perché ciò può incidere sull'ammissibilità
  • In situazioni analoghe valutare tempestivamente la possibilità di rinunciare all'impugnazione o di motivare l'interesse residuo (es. conseguenze processuali o patrimoniali non eliminate dalla revoca) per preservare l'azione giudiziaria
  • La giurisprudenza consolidata può essere invocata per sostenere l'inammissibilità per carenza di interesse; è quindi utile richiamare precedenti pertinenti quando la sopravvenuta cessazione della misura è contestata

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