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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33646/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la riforma della sentenza di primo grado (concordato in appello sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio). Mariano Barnaba contestava la rideterminazione della pena per continuazione, deducendo un errore di calcolo aritmetico nella quantificazione degli aumenti per i vari capi e lamentando omissioni nella valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva; denunciava inoltre violazioni di norme penali e costituzionali. Giuseppe Santoro deduceva vizi relativi alla motivazione e alla corretta applicazione dei limiti e degli effetti del "concordato in appello", sostenendo che alcune doglianze erano state indebitamente precluse dalla rinuncia parziale ai motivi e richiamando principi di diritto probatorio e processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: per Barnaba perché ha formalmente rinunciato al ricorso e, comunque, la censura dedotta era infondata poiché l'errore di calcolo denunciato dalla difesa era frutto di una valutazione aritmetica errata e la pena concordata risultava invece correttamente individuata in anni 9 di reclusione; per Santoro perché il ricorso prospettava censure non consentite avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., ossia doglianze relative a motivi rinunciati o a questioni attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accordo processuale, che sono escluse salvo che la sanzione sia illegale o ecceda i limiti edittali. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ed entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; in aggiunta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., Barnaba è stato condannato al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 1.000 e Santoro di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per cassazione contro le sentenze rese a seguito di concordato in appello: ammessi motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia; esclusi i motivi rinunciati e le questioni sulla determinazione della pena concordata salvo illegittimità della sanzione o superamento dei limiti edittali.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riferimento all'istituto delle circostanze attenuanti generiche (esame e ponderazione nel giudizio di bilanciamento); qui invocato dai ricorrenti in relazione alla negata valutazione nel processo.

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena e i criteri di applicazione; richiamato in relazione alla determinazione della pena risultante dal concordato e dagli aumenti per continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la quantificazione della pena; invocato rispetto alla corretta ponderazione delle circostanze e alla determinazione del quantum punitivo.

  • art. 3 Cost.

    Riferimento costituzionale alla parità di trattamento; invocato dalla difesa per lamentare presunta disparità nella concessione delle attenuanti rispetto ad altri coimputati.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata con riferimento ai principi di legalità della pena e alla corretta applicazione delle norme penali e processuali.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Regole sulla discussione e sulle conclusioni; evocato nei rilievi difensivi concernenti i limiti dell'accordo processuale e della cognizione del giudice.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda l'istruttoria e l'onere della prova; citato in relazione a censure sulla motivazione e sulle preclusioni processuali.

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle possibili decisioni del giudice la cui menzione serve a collocare i limiti dell'intervento giudiziale rispetto all'accordo tra parti.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola la recidiva e i suoi effetti sulla sanzione; invocata nella discussione sulla esclusione della recidiva e sulla rideterminazione della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e gli aumenti di pena che ne derivano; centrale nella contestazione aritmetica relativa alla quantificazione della pena per la continuazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le condizioni di proscioglimento e le possibili valutazioni del giudice; citato tra le questioni che non possono essere impropriamente sollevate in cassazione contro concordato, se rinunciate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro sentenze rese a seguito di "concordato in appello" ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p. è sostanzialmente limitato: sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non sono ammissibili doglianze su motivi espressamente rinunciati.
  • Se il ricorrente ha formalmente rinunciato al gravame, il ricorso è inammissibile; la rinuncia estingue la legittimazione a proseguire l'impugnazione.
  • Le contestazioni meramente aritmetiche o di calcolo della pena concordata devono essere fondate: se la Corte dimostra che la quantificazione è corretta, la censura è infondata. L'errore difensivo non integra automaticamente motivo di cassazione.
  • Il giudice che omologa un accordo sanzionatorio in appello ha una cognizione limitata: non può sostituirsi alla volontà delle parti né riformare questioni su cui le parti hanno rinunciato, salvo che la pena risultante sia illegale o ecceda i limiti edittali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tali sanzioni sono più probabili quando il ricorso prospetta censure manifestamente inammissibili o infondate.

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